lunedì 08/08/2022 • 06:00
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR2) ha modificato la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno, o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
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Le attività di definizione e asseverazione delle prescrizioni ‘riparative' . Il Legislatore, con l'art. 26 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 c.d. “decreto PNRR 2” è intervenuto sugli artt. 318 ter e 318 quater del c.d. Codice dell'Ambiente in tema di potenziamento del controllo in materia di reati ambientali. Il nuovo testo della norma risolve alcuni profili di criticità emersi nella prassi in relazione alla quantificazione degli importi dovuti dall'autore del reato ai fini dell'estinzione della contravvenzione e alle loro modalità di pagamento Nello specifico il legislatore ha voluto fare chiarezza circa le ipotesi in cui l'attività di asseverazione tecnica di adempimento delle prescrizioni fosse stata svolta da soggetti ed enti diversi dall'organo di vigilanza accertatore, come ad esempio le ARPA territorialmente competenti, nonché ogni qual volta l'attività di prescrizione rilasciata nei casi di assenza di asseverazione fosse stata svolta da tali enti. Il c.d. decreto PNRR 2, modificando la lettera della norma di cui agli artt. 318 ter e quater t.u.a., ha specificato la natura onerosa sia dell'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competent...
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