lunedì 08/08/2022 • 06:00
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR2) ha modificato la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato danno, o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
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Le attività di definizione e asseverazione delle prescrizioni ‘riparative' .
Il Legislatore, con l'art. 26 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 c.d. “decreto PNRR 2” è intervenuto sugli artt. 318 ter e 318 quater del c.d. Codice dell'Ambiente in tema di potenziamento del controllo in materia di reati ambientali. Il nuovo testo della norma risolve alcuni profili di criticità emersi nella prassi in relazione alla quantificazione degli importi dovuti dall'autore del reato ai fini dell'estinzione della contravvenzione e alle loro modalità di pagamento
Nello specifico il legislatore ha voluto fare chiarezza circa le ipotesi in cui l'attività di asseverazione tecnica di adempimento delle prescrizioni fosse stata svolta da soggetti ed enti diversi dall'organo di vigilanza accertatore, come ad esempio le ARPA territorialmente competenti, nonché ogni qual volta l'attività di prescrizione rilasciata nei casi di assenza di asseverazione fosse stata svolta da tali enti.
Il c.d. decreto PNRR 2, modificando la lettera della norma di cui agli artt. 318 ter e quater t.u.a., ha specificato la natura onerosa sia dell'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione, quando sia diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata; sia dell'attività di redazione della prescrizione previamente rilasciata dall'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale.
Gli importi che il contravventore dovrà corrispondere per tali attività dovranno essere determinati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in parola.
Tali importi a carico del contravventore andranno a sommarsi a quelli dovuti dal reo per l'estinzione del reato. Il decreto, nel nuovo testo del comma 2 dell'art. 318 quater, prevede infatti espressamente che “quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318-ter, comma 4-bis”.
Appare chiaro, alla luce della terminologia utilizzata dal legislatore, che gli importi destinati ad estinguere la contravvenzione vengono definiti nel loro ammontare in misura proporzionale rispetto alla sanzione prevista per la specifica contravvenzione ambientale contestata e vanno tenuti distinti dagli importi che, invece, hanno la diversa finalità di compensare le spese sostenute dagli organi competenti specializzati per lo svolgimento della procedura stessa e che sono commisurati direttamente sulle stesse.
La destinazione delle somme versate dall'autore del fatto
Il Legislatore è intervenuto su un altro profilo controverso chiarendo chi dovesse essere il destinatario delle somme pagate in sede amministrativa dal contravventore, l'erario statale, oppure le ARPA competenti territorialmente allo svolgimento dei controlli ambientali.
La risposta a questo interrogativo è iscritta nel nuovo comma 2 dell'art. 318 quater t.u.a. ove si precisa che gli importi pagati per l'estinzione del reato sono destinati all'entrata in bilancio dello Stato, mentre gli importi dovuti per le attività di asseverazione o redazione delle prescrizioni da parte del soggetto specializzato nella materia “sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.
Il quadro della riforma Cartabia e le procedure estintive delle contravvenzioni di carattere generale .
L'intervento del Legislatore risponde ad un'esigenza di chiarezza emersa nella prassi e restituisce all'interprete un quadro normativo puntuale rispetto alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali sul fronte dei costi per l'autore del reato e dei beneficiari dei pagamenti effettuati. Resta da capire se, alla luce dell'auspicata entrata in vigore della parte della riforma Cartabia recante delega al Governo per la previsione di una procedura estintiva delle contravvenzioni di carattere generale, saranno necessari interventi di armonizzazione.
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