giovedì 04/08/2022 • 10:42
Entra in vigore il 18 agosto 2022 la Legge delega in materia di riordino della disciplina relativa ai lavoratori dello spettacolo: il Governo, entro i prossimi 9 mesi, deve adottare una serie di Decreti legislativi che tutelino, in particolare, i lavoratori discontinui e gli autonomi.
redazione Memento
Riforma, riordino e coordinamento della disciplina dei lavoratori dello spettacolo, con particolare attenzione ai lavoratori discontinui e autonomi, senza dimenticare tutte le categorie penalizzate dalla pandemia da COVID-19. Sono questi gli obbiettivi della Legge delega (L. 106/2022) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022, che entrerà in vigore il 18 agosto 2022. La Legge in esame riconosce, inoltre, la professione di agente o rappresentate per lo spettacolo dal vivo e innalza l'importo minimo di retribuzione giornaliera a fini contributivi. Analizziamo di seguito le novità contenute nella Legge delega. Gli obbiettivi della Legge delega: più tutele per i lavoratori dello spettacolo La Legge delega il Governo ad adottare, entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore (ovvero il 18 maggio 2023), uno o più Decreti legislativi contenenti: - il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; - la riforma della vigente disciplina mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "codice dello spettacolo"; - disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, in particolare: a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro; b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica. - disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; - il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità con l'introduzione, in modo strutturale, di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori discontinui dello spettacolo, che saranno individuati con un successivo Decreto del ministero del Lavoro. Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a termine è elevato, dal 1° luglio 2022, in € 120,00 (in precedenza era € 100,00). Riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (agente) quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di: a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali; b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso; c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica; d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale; e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a € 100.000. Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali Per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Registro nazionale dei professionisti operanti nello spettacolo È istituito presso il ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste. Fonte: L. 106/2022: GU 3 agosto 2022 n. 180
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