giovedì 04/08/2022 • 06:00
Il decreto Semplificazioni sposta la scadenza dei modelli mensili Intrastat dal giorno 25 del mese successivo alla fine di tale mese ma la legge di conversione nel testo approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 2 agosto ripristina la scadenza originaria.
Parafrasando un noto proverbio, dobbiamo dire che “fare e disfare è un brutto lavorare”. L’occasione per questa riflessione è data dalle vicende relative al termine di presentazione del modello Intrastat mensile, che: viene stabilita alla fine del mese successivo dall’art. 3 c. 3 DL 73/2022 – cd. decreto semplificazioni; viene riportata al giorno 25 del mese successivo dalla legge di conversione, nel testo approvato in via definitiva dal Senato. La prima disposizione è entrata in vigore il 22 giugno, e può quindi aver influito sulla presentazione dei modelli relativi al mese di maggio e di giugno (rispettive scadenze a fine giugno e a fine luglio). Ovviamente devono considerarsi salvi i comportamenti adottati in base alla legge vigente in queste due date. Il ritorno al giorno 25 avviene con un emendamento “delle commissioni” presentato in aula alla Camera, senza nessuna relazione. L’ufficio studi del Parlamento ha prodotto due documenti: le note di lettura e il dossier. La rubrica in quest’ultimo documento intitola “semplificazione modelli Intrastat”, termine mutuato dalla rubrica del decreto-legge, ma che non ha nulla a che vedere con la disposizione in commento. Infatti, si va contro le regole di delegificazione degli adempimenti formali, che esistevano prima di questa modifica. Infatti, l’art. 50 c. 6-bis DL 331/93, che disciplina le cessioni intraunionali di beni sino all’adozione del regime definitivo (auspicabilmente ora previsto dal 1° gennaio 2025), stabiliva che un decreto ministeriale avrebbe fissato modalità e termini per la presentazione dei modelli. Questo era accaduto con il DM 22 febbraio 2010, cioè con una norma di rango secondario, in cui si rinviene all’art. 3 c. 1, il termine del giorno 25. La nuova disposizione di legge demanda alla norma attuativa solo la fissazione delle modalità di compilazione dei modelli, in quanto la scadenza è ora stabilita per legge nell’art. 50 c. 6-bis, per rinvio al c. 6. Il “dossier” parlamentare si limita a parafrasare la norma (“il comma 2, modificato alla Camera, dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il giorno 25 del mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità di presentazione di tali elenchi. Il comma 3 apporta le conseguenti modifiche di coordinamento”), per poi parlare di “razionalizzazione dei flussi informativi” attuata con il Provv. AE 25 settembre 2017 n. 194409, che ha quindi ben poco a che vedere con le nuove disposizioni. Facciamo un ultimo controllo con gli obblighi stabiliti dalla direttiva IVA (2006/112/CE). L’art. 263 par. 1 della norma europea dispone che gli elenchi debbano essere presentati “entro un termine non superiore a un mese”. Quindi era compatibile il termine previsto dal testo originario del decreto-legge.
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Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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