giovedì 04/08/2022 • 10:05
Le entità che adempiono agli obblighi di trasparenza pubblicando le somme ricevute dalla PA in nota integrativa, hanno tempo fino all'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
redazione Memento
La conversione del decreto Semplificazioni interviene sui termini per l'adempimento degli obblighi di trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche ricevute e stabilisce che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo (art 3 c. 6 bis DL 73/2022 convertito). Come noto, infatti, le imprese a cui siano stati effettivamente erogati nell'esercizio precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di PA e società controllate, escluse le quotate, devono dare informativa degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Gli obblighi di pubblicazione riguardano importi di valore uguale o superiore a 10.000 euro effettivamente erogati, cioè incassati nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Non vanno computati i contributi solamente stanziati dall'ente pubblico ma non ancora incassati dall'entità (art. 1 c. 125-127 L 124/2017). Mezzo di pubblicazione Le associazioni, le fondazioni e le Onlus devono pubblicare, entro il 30 giugno 2022, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale, per esempio, la pagina Facebook. Qualora ciò non fosse possibile perché l'entità non è dotata di sito internet né di pagina Facebook, allora l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce. Per tutti questi soggetti resta immutato il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i contributi pubblici sono stati incassati. Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Per questi soggetti, la conversione del decreto Semplificazioni modifica la definizione del termine, collegandolo alla data di approvazione del bilancio, come descritto sopra. Infine, nulla cambia per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa i quali assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno. Quali sono i soggetti interessati dall'obbligo di trasparenza? Gli obblighi di pubblicazione gravano su tre insiemi di soggetti: associazioni; fondazioni e ONLUS; imprese e cooperative sociali; Oggetto della pubblicazione sono i contributi effettivamente erogati nell'esercizio precedente, siano essi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, purché non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, e provenienti da: pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 1 c. 2 D.Lgs 165/2001); soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, cioè società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Le esclusioni oggettive Sono esclusi dall'obbligo di trasparenza: — i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali, ad esempio, le agevolazioni fiscali; — le erogazioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o dovute a titolo di risarcimento. Per “carattere generale” si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Sono quindi esclusi dal computo della soglia dei 10.000 euro i contributi del 5 per mille, le cui somme sono peraltro soggette a specifici obblighi di pubblicità ai sensi del DPCM 23 luglio 2020. Quali informazioni devono essere pubblicate? Le informazioni oggetto di pubblicazione sono le seguenti: denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le erogazioni; denominazione della PA che ha erogato i contributi; importo totale incassato nell'esercizio; data di incasso; motivo per cui tali somme sono state erogate (per esempio, liberalità oppure contributo per un progetto specifico).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.