Il ministero del Lavoro comunica di aver firmato un Decreto Interministeriale che adegua la disciplina del FIS (DM 3 febbraio 2016 n. 94343) alle modifiche e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 con la “riforma” degli ammortizzatori sociali.
Cos'è il FIS e a chi si applica: la “riforma” della Legge di Bilancio 2022
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è un fondo costituito presso l'INPS, che copre in via residuale i lavoratori di aziende operanti in settori non coperti dalla CIG e per i quali non siano stati istituiti specifici fondi bilaterali di solidarietà. La prestazione del FIS è l'assegno di integrazione salariale.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 207, L. 234/2021) stabilisce che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione che limitava le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Conseguentemente, le prestazioni sono riconosciute con la medesima estensione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla contribuzione "accumulata" nel corso degli anni, sulla base di un principio di gestione solidaristica.
Dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Il nuovo Decreto del ministero del Lavoro: adeguamento della disciplina
Tra le principali novità oggetto del Decreto di adeguamento del FIS si segnalano:
- l'ambito di applicazione: sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali
- i destinatari del FIS: sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie
- l'Assegno di integrazione salariale: ai lavoratori beneficiari, il FIS garantisce la prestazione di un Assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'Assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie
- il finanziamento: per l'Assegno di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022 è dovuto al Fondo per due tipologie di datori di lavoro. Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.
Fonte: Com. Min. Lav. 2 agosto 2022