mercoledì 03/08/2022 • 11:04
Il ministero del Lavoro comunica di aver firmato un Decreto Interministeriale che adegua la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) alle modifiche e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 con la “riforma” degli ammortizzatori sociali.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro comunica di aver firmato un Decreto Interministeriale che adegua la disciplina del FIS (DM 3 febbraio 2016 n. 94343) alle modifiche e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 con la “riforma” degli ammortizzatori sociali. Cos'è il FIS e a chi si applica: la “riforma” della Legge di Bilancio 2022 Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è un fondo costituito presso l'INPS, che copre in via residuale i lavoratori di aziende operanti in settori non coperti dalla CIG e per i quali non siano stati istituiti specifici fondi bilaterali di solidarietà. La prestazione del FIS è l'assegno di integrazione salariale. La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 207, L. 234/2021) stabilisce che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione che limitava le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Conseguentemente, le prestazioni sono riconosciute con la medesima estensione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla contribuzione "accumulata" nel corso degli anni, sulla base di un principio di gestione solidaristica. Dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Il nuovo Decreto del ministero del Lavoro: adeguamento della disciplina Tra le principali novità oggetto del Decreto di adeguamento del FIS si segnalano: l'ambito di applicazione: sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali i destinatari del FIS: sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie l'Assegno di integrazione salariale: ai lavoratori beneficiari, il FIS garantisce la prestazione di un Assegno di integrazione salariale d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'Assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie il finanziamento: per l'Assegno di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022 è dovuto al Fondo per due tipologie di datori di lavoro. Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%. Fonte: Com. Min. Lav. 2 agosto 2022
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