L'Istante, nel caso di specie, intende autorizzare, in via eccezionale, i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo di trasporto personale per effettuare delle trasferte in presenza di particolari esigenze di servizio e di determinate condizioni che favoriscano un miglior espletamento dell'attività lavorativa, anche in termini di economicità, riconoscendo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico.
Disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente oppure regime della trasferta?
In virtù di ciò, il dubbio posto dall'Istante si concretizza nella necessità di comprendere se l'indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l'utilizzo del mezzo personale di trasporto:
debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 1, DPR 917/86);
debba vedersi applicare il regime delle trasferte (art. 51, c. 5, DPR 917/86).
Il parere dell'Istante
L'Istante ritiene che l'erogazione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
In relazione al caso di specie, l'Istante ha precisato di voler autorizzare, in presenza di particolari esigenze di servizio, i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio per l'esecuzione delle trasferte, prevedendo, solo in caso di trasferte svolte al di fuori del territorio comunale, il riconoscimento di un indennizzo a ristoro delle spese sostenute.
Tale indennizzo, riconosciuto in misura pari alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (ad esempio costo del biglietto del treno, del bus, ecc.), sarà corrisposto, secondo quanto dichiarato, a prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione.
Lo stesso sarà sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale, parcheggio), le quali pertanto non saranno rimborsate.
L'indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è pertanto parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce il parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Pertanto, il Fisco ritiene che laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti:
di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi del regime delle trasferte (art. 51, c. 5, DPR 917/86);
di importo maggiore rispetto a quello determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 1, DPR 917/86).
Fonte: Risp. Interpello AE 2 agosto 2022 n. 405