sabato 06/08/2022 • 06:00
Nelle imprese dotate di modello 231, il Collegio sindacale può trovare una valida sponda nell’Organismo di Vigilanza, ove presente. Lo scambio di flussi informativi tra i due organi, infatti, può stimolare una virtuosa interazione al fine di garantire il rispetto da parte dell’imprenditore delle norme del CCII evitando, almeno nel breve-medio termine, l’apertura delle procedure concorsuali.
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Ruolo del collegio sindacale nella crisi d'impresa
Come da più parti autorevolmente evidenziato, il D.Lgs. 14/2019 (CCII) enfatizza il ruolo – e le eventuali responsabilità omissive – del Collegio sindacale nell'emersione della crisi d'impresa.
Sotto questo aspetto, appare cruciale il contenuto dell'art. 25-octies D.Lgs. 14/2019, che reca la disciplina delle segnalazioni dell'organo di controllo per l'emersione anticipata della crisi.
Il Collegio, infatti, deve effettuare una segnalazione per iscritto all'organo amministrativo in merito alla sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 17 e ss. CCII. Tale segnalazione, necessariamente motivata, deve essere trasmessa con modalità tali da garantire l'avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un termine “congruo”, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Durante la trattativa permangono in capo all'organo di controllo i doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c. L'ultimo comma dell'art. 25-octies contiene un monito nei confronti dell'organo di controllo: ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex art. 2407 c.c., infatti, rilevano sia la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo, sia la vigilanza sull'andamento delle trattative.
Giova evidenziare in questa sede che l'art. 3 c. 4 CCII, come sostituito dal D.Lgs. 83/2022, elenca i seguenti segnali per la tempestiva previsione dell'emersione della crisi d'impresa:
La norma da ultimo citata dispone a sua volta che l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalino l'esposizione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.
Emersione della crisi nelle imprese dotate di OdV
Quanto precede costituisce una premessa necessaria per eseguire un'analisi sugli effetti che le fattispecie descritte dalla norma in parola possono produrre all'interno di soggetti giuridici dotati del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, sull'attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV).
Pertanto, sebbene la disposizione in commento abbia un destinatario specifico, per l'appunto il Collegio sindacale, quando quest'ultimo operi all'interno di una struttura societaria coperta dal modello organizzativo (MOG) risulta utile e opportuno approfondire il tema dello scambio periodico di flussi informativi tra tutti gli organi aziendali e l'OdV, anche in relazione alle segnalazioni delle esposizioni di cui all'art. 25-octies CCII che, senza alcun dubbio, rientrano in tale ambito.
Del resto, il tenore letterale dell'art. 6 c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001 non richiede sforzi interpretativi: il MOG prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.
Ebbene, non può escludersi a priori che le esposizioni oggetto di segnalazione, che possano risultare in qualche modo connesse ai reati oggetto di mappatura in relazione all'attività svolta dall'ente, siano da sottoporre all'analisi dell'OdV.
In tal senso il CCII potrebbe offrire l'opportunità di creare una maggiore interazione tra OdV e organo di controllo interno, soprattutto a beneficio di quest'ultimo nella misura in cui, rafforzandosi l'assetto organizzativo anche attraverso un'intensificazione dei flussi informativi, il rischio delle condotte omissive imputabili al Collegio, con emersione della responsabilità ex art. 2407 c.c., potrebbe essere oltremodo mitigato.
Per quanto l'OdV dovrebbe già avere contezza delle segnalazioni inviate all'organo amministrativo da INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, a parere di chi scrive non si riscontrano forzature ai principi giuridici che informano il D.Lgs. 231/2001 auspicando una nuova forma di confronto tra Collegio sindacale e Organismo di vigilanza sulla base dell'art. 25-octies CCII.
Confronto tra Collegio sindacale e Organismo di vigilanza
La scelta del termine “confronto” non è casuale.
Mette conto evidenziare, infatti, che l'acquisizione di flussi informativi è fortemente auspicata dalla norma 5.5 “Rapporti con l'organismo di vigilanza” di cui alle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” emanate dal CNDCEC.
Essendo il Collegio sindacale un organo dell'ente che ha adottato il modello, non sembra potersi dubitare che l'OdV, a sua volta, abbia titolo per acquisire da quest'ultimo informazioni sui fatti e sulle circostanze che hanno dato luogo alle esposizioni segnalate allo scopo di verificare non solo l'efficienza ed efficacia del modello rispetto alla prevenzione e alla commissione dei reati previsti dal Decreto 231, ma anche le modalità e le procedure previste dal MOG.
Il Collegio, come accennato in precedenza, non potrebbe che beneficiare di tale nuova forma di interlocuzione con l'OdV, una volta che abbia messo a parte quest'ultimo della ricorrenza delle condizioni per cui è fatto obbligo all'imprenditore di accedere al sistema di composizione della crisi.
Pertanto, quello che prima facie può sembrare uno scambio di informazioni ridondanti rappresenta al contrario un patrimonio informativo utilizzabile dall'OdV per indagare sulla genesi dell'insolvenza e verificarne l'eventuale collegamento con i reati enunciati alla sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/2001.
L'organo di controllo interno, dal canto proprio, troverebbe nella collaborazione attiva dell'Organismo di vigilanza una sponda utile a garantire il rispetto da parte dell'imprenditore del contenuto prescrittivo delle norme del CCII evitando, almeno nel breve-medio termine, l'apertura delle procedure concorsuali.
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