giovedì 04/08/2022 • 06:00
Nella vicenda Navitours (C-294/21) la Corte di Giustizia ha ritenuto che le prestazioni di navigazione turistica effettuate all’interno di un territorio comune a due Stati siano tassate da un solo Paese al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione IVA.
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Uno Stato membro può tassare le prestazioni di navigazione turistica effettuate da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all'interno di un territorio che costituisce, in base ad un trattato internazionale concluso tra quest'ultimo ed un altro Stato, una zona comune sotto sovranità comune di tali paesi?
Vicenda contesa tra Germania e Lussemburgo
Una società lussemburghese gestiva servizi di navigazione turistica lungo il fiume Mosella sul quale sia la Germania che il Lussemburgo esercitavano (in base ad un trattato del 19 dicembre 1984) la loro sovranità in comune (si parla appunto di “condominio”). In seguito a tale status, il commercio era stato considerato per molto tempo, da parte del Fisco lussemburghese, non soggetto ad IVA con la conseguenza che per tali viaggi non veniva riscossa dall'erario l'imposta sul valore aggiunto sui biglietti venduti dalla società. Il punto di svolta si ebbe nel 2015 quando l'Amministrazione finanziaria lussemburghese notificò svariati avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA relativa alle attività di trasporto turistico. Tale cambio di rotta fu in realtà segnato dalla pronuncia della Corte di appello nazionale, relativa ad un giud
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