martedì 02/08/2022 • 06:00
Per la Corte di Giustizia (Uniqa Asigurãri, C-267/21 del 1° agosto 2022) i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da terze società, in nome e per conto di una società di assicurazioni, non rientrano nella categoria di prestazioni erogate dai consulenti, risultando così inapplicabile l'art. 59, par. 1, lett. c) della Direttiva 2006/112/CE.
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L'oggetto del contendere di cui alla sentenza Uniqa Asigurãri, C-267/21 del 1° agosto 2022 riguardava il fatto se, ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi IVA, le attività di liquidazione dei sinistri forniti da terze società, in nome e per conto di un'assicurazione, potessero essere ricondotte nel novero dell'art. 59, par. 1, lett. c), della Direttiva IVA 2006/112/CE. In caso affermativo, si sarebbe affermata la tesi della contribuente secondo cui non doveva essere dichiarata l'IVA dovuta nell'ambito del regime d'inversione contabile sulle prestazioni fatturatele dalle società partner per i loro onorari di gestione e trattamento dei reclami, siccome il luogo di tali prestazioni andava inquadrato in quello di stabilimento del fornitore di servizi. I fatti di causa Una società con sede in Romania offriva ai propri clienti sia delle polizze assicurative a copertura dei rischi automobilistici e di spese mediche, verificantisi al di fuori del territorio rumeno. In relazione all'RCA, la società concludeva accordi di partenariato bilaterali con circa 26 società fuori dalla Romania le quali liquidavano i sinistri nel paese in cui si verificava l'incidente, g...
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