Ai fini dei benefici “prima casa”, qualora l'acquirente sia titolare, anche in comunione legale, di una casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o dal coniuge, non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione tributaria di cui alla Nota II-bis, art. 1 Tariffa, Parte prima, All. DPR 131/86. Ciò in quanto l'acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta l'esclusione dall'agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti. È, parimenti, esclusa l'applicabilità dell'agevolazione "prima casa" anche in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile.
I principi, già espressi in passato, sono stati ribadito dal Fisco nella Risposta a interpello n. 400 dello scorso 1° agosto.
La fattispecie
Nel caso di specie il marito intende stipulare un atto di permuta per effetto del quale cederà la piena proprietà di un immobile residenziale acquistato prima del matrimonio e di esclusiva proprietà, per il quale ha usufruito dell'agevolazione "prima casa", per acquistare la piena proprietà di altro immobile residenziale sito nello stesso Comune. L'acquisto dell'immobile verrà qualificato quale suo bene personale. Ciò premesso, il marito risulta già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale la moglie, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell'agevolazione "prima casa". Tramite interpello, chiede di poter beneficiare dei benefici prima casa in relazione all'immobile di cui di cui diverrà titolare per effetto della permuta.
Il parere del Fisco
Secondo l'amministrazione finanziaria, il precedente acquisto dei coniugi relativo all'immobile residenziale in altro Comune, effettuato in regime di comunione legale, per il quale la moglie ha usufruito dell'agevolazione "prima casa" per la sua quota pari al 50%, è ostativo alla fruizione da parte del marito del regime agevolativo in relazione all'immobile da acquistare in sede di permuta, in quanto si produce ope legis un'estensione dell'agevolazione anche in capo al marito, seppur non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota. Pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici "prima casa".
Fonte: Risp. AE 1° agosto 2022 n. 400