lunedì 01/08/2022 • 16:53
Il trasferimento della propria residenza all'estero dopo aver usufruito dell'agevolazione prima casa non fa decadere dal beneficio.
redazione Memento
Se l'acquirente ha soddisfatto la condizione prevista per legge, secondo cui l'immobile agevolato deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui egli ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (di cui alla lett. a della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa Parte prima allegata al DPR 131/86), lo spostamento successivo della residenza in un altro Comune, anche estero, non comporta la decadenza dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (cfr. sul punto anche Cass. 15 luglio 2016 n. 14510). Nel chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 399 resta in ogni caso fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale. Nel caso di specie, l'istante ha acquistato in data 8 marzo 2020 un appartamento in un Comune italiano versando l'imposta di registro nella misura pari al il 2% sul valore catastale dell'immobile. Il 26 ottobre 2020 ha trasferito la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile agevolato e da tale data risulta iscritto nei servizi demografici nel predetto Comune. Il 6 aprile 2021 ha portato la propria residenza all'estero perché a causa della pandemia da Covid-19 il centro dei suoi interessi vitali rimarrà in tale Paese per diversi anni. L'istante, avendo trasferito la propria residenza entro i 18 mesi dall'acquisto, non deve pagare l'imposta di registro in misura ordinaria. Si ricorda che le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa comprendono: - l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2%; - imposta ipotecaria e imposta catastale nella misura fissa di € 50 euro ciascuna. L'agevolazione spetta all'acquirente, anche non residente, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa Parte prima allegata al DPR 131/86. Fonte: Risp. AE 1° agosto 2022 n. 399
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