martedì 02/08/2022 • 06:00
Il riporto delle posizioni fiscali soggettive nell'ambito delle scissioni deve rispettare i criteri imposti dal TUIR tra cui il test di vitalità. Nel caso di scissione di un compendio di beni non integranti un ramo d'azienda i parametri del TUIR sono però, di fatto, inapplicabili e l'Agenzia delle Entrate si esprime su criteri alternativi.
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Con la Circolare n. 31/E del 1° agosto 2022, l'AE è tornata a trattare della riportabilità delle posizioni fiscali soggettive nell'ambito delle operazioni di scissione, con un particolare accetto a quelle scissioni in cui l'oggetto dell'operazione è un compendio di beni non aventi le caratteristiche per essere considerato come un ramo d'azienda. Posizioni fiscali soggettive Sembra opportuno ricordare che le posizioni fiscali sopra menzionate sono: perdite fiscali; interessi passivi non dedotti e rinviabili agli esercizi successivi ex art. 96, c. 4 del TUIR; eccedenze relative all'ACE di cui all'art. 1, c. 4, del D.L. n. 201/2011. Ai sensi dell'art. 173, c. 4 del TUIR, nel caso in cui le posizioni soggettive non abbiano una connessione specifica con gli elementi del patrimonio trasferiti (o insiemi di essi), qual è il caso delle posizioni sopra indicate, allora la ripartizione delle stessa tra scissa e beneficiaria avviane secondo un criterio proporzionale in base alla quota di patrimonio netto contabile trasferita. Test per il riporto delle posizioni fiscali soggettive Affinché sia possibile trasferire le posizioni soggettive, il successivo comma 10, dell'art. 173 del TUIR,...
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