martedì 02/08/2022 • 06:00
Il riporto delle posizioni fiscali soggettive nell'ambito delle scissioni deve rispettare i criteri imposti dal TUIR tra cui il test di vitalità. Nel caso di scissione di un compendio di beni non integranti un ramo d'azienda i parametri del TUIR sono però, di fatto, inapplicabili e l'Agenzia delle Entrate si esprime su criteri alternativi.
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Con la Circolare n. 31/E del 1° agosto 2022, l'AE è tornata a trattare della riportabilità delle posizioni fiscali soggettive nell'ambito delle operazioni di scissione, con un particolare accetto a quelle scissioni in cui l'oggetto dell'operazione è un compendio di beni non aventi le caratteristiche per essere considerato come un ramo d'azienda.
Posizioni fiscali soggettive
Sembra opportuno ricordare che le posizioni fiscali sopra menzionate sono:
Ai sensi dell'art. 173, c. 4 del TUIR, nel caso in cui le posizioni soggettive non abbiano una connessione specifica con gli elementi del patrimonio trasferiti (o insiemi di essi), qual è il caso delle posizioni sopra indicate, allora la ripartizione delle stessa tra scissa e beneficiaria avviane secondo un criterio proporzionale in base alla quota di patrimonio netto contabile trasferita.
Test per il riporto delle posizioni fiscali soggettive
Affinché sia possibile trasferire...
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