lunedì 01/08/2022 • 15:04
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in quale misura ricadono nella successione i conti correnti intestati unicamente al de cuius, gli stipendi maturati e le quote versate come socio su libretto, nel caso di regime di comunione legale dei beni tra i coniugi.
redazione Memento
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Ai fini dell'imposta di successione, deve costituire oggetto di dichiarazione l'intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius e, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita. Analoghe considerazioni valgono anche per le quote, produttive di interessi, versate come socio prestatore su un libretto.
Anche le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso, ad esempio stipendi maturati, indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius, sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni; tali somme confluiscono nella comunione "de residuo" in quanto non consumati.
Circa il conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale dei beni, è già stato precisato che non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, cadere in successione, soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto corrente esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma l'intero importo del conto corrente (cfr Circ. AE 6 dicembre 1989 n. 53).
Si ricorda che il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni che implica la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
Le ipotesi di comunione differita - c.d. "de residuo" – includono (artt. 177 e 178 c.c.):
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati.
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