Con circolare 29 luglio 2022 n. 30/E l'Agenzia delle Entrate rivede e supera la posizione assunta con la risoluzione n. 97/E/2014 relativamente alla disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374/1991 che esenta, ai fini dell'imposta di registro, tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
Regime fiscale esentativo
L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al
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