lunedì 01/08/2022 • 12:32
L'Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione relativa all'applicazione del regime fiscale che esenta, ai fini dell'imposta di registro, tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00 a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
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Con circolare 29 luglio 2022 n. 30/E l'Agenzia delle Entrate rivede e supera la posizione assunta con la risoluzione n. 97/E/2014 relativamente alla disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374/1991 che esenta, ai fini dell'imposta di registro, tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
Regime fiscale esentativo
L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”: questo regime fiscale “esentativo” rappresenta una deroga alla disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria che individua la misura dell'imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.
L'Agenzia delle Entr
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