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lunedì 01/08/2022 • 12:32

Fisco L'Agenzia delle entrate rivede la sua posizione

Esenti dall’imposta di registro gli atti che non eccedono 1.033 euro

L'Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione relativa all'applicazione del regime fiscale che esenta, ai fini dell'imposta di registro, tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00 a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con circolare 29 luglio 2022 n. 30/E l'Agenzia delle Entrate rivede e supera la posizione assunta con la risoluzione n. 97/E/2014 relativamente alla disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374/1991 che esenta, ai fini dell'imposta di registro, tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

Regime fiscale esentativo

L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”: questo regime fiscale “esentativo” rappresenta una deroga alla disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria che individua la misura dell'imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 novembre 2014 n. 97/E, ebbe a precisare che il regime esentativo per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.

Orientamento consolidato della Corte di Cassazione

Con ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31278 emessa in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00 euro, la Suprema Corte ha precisato che la ratio informatrice dell'articolo 46 della citata legge n. 374 del 1991 “è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento”.

I giudici di legittimità hanno evidenziato, al riguardo, che rispetto a tale finalità “risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito».

Analogamente l'ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050 ha precisato che l'articolo 46 “risulti inserito nel corpo normativo recante l'istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l'operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l'unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di ‘cause (...) il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00» e che rispetto alla finalità perseguita dalla norma risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata «indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato”.

Quello che deve essere rilevato è che tali affermazioni di carattere generale risultano rese nell'ambito di controversie concernenti impugnazioni di avvisi di liquidazione notificati in relazione a provvedimenti emessi in giudizi promossi, prima facie, avanti il Giudice di Pace.

Il suddetto principio interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte con le più recenti ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858, esprimendosi con riferimento a controversie promosse sin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal Giudice di Pace (nella specie Tribunale Civile).

La posizione rivisitata dell'Agenzia delle Entrate

In virtù dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità l'Agenzia ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.

La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»1, mentre quest'ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa».

In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l'imposta in misura fissa.

Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell'atto dell'autorità giudiziaria interessato dall'agevolazione in DPR n. 131/1986.

In merito alle controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività di liquidazione dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, l'Agenzia delle Entrate invita i propri uffici territoriali:

  • ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni;
  • a prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

Fonte: Agenzia delle Entrate, circolare 29 luglio 2022 n. 30/E 

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