lunedì 01/08/2022 • 12:04
Per l’Agenzia delle Entrate, la cessione da parte di un soggetto residente di valute virtuali detenute in un wallet gestito da un intermediario non residente costituisce reddito diverso di fonte estera a cui si può applicare l’imposta sostitutiva.
redazione Memento
Le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online gestita da un intermediario non residente costituisce un reddito diverso prodotto all'estero e, dunque, come chiarito dall'AE nella risposta n. 397, rientra fra i redditi a cui si applica la tassazione sostitutiva per i soggetti che optano per l'applicazione del c.d. regime dei soggetti neo residenti (di cui all'art. 24-bis DPR 917/86). I redditi diversi realizzati dai soggetti neo residenti, per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato, sono imponibili in Italia (cfr Circ. Min. 26 ottobre 1999 n. 207/E). Nel caso di specie, l'istante ha trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all'Italia. Al momento del trasferimento, risultava titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla piattaforma exchange Coinbase (gestita da una società di diritto statunitense) e in parte depositate in un cold storage wallet localizzato nel Regno Unito. Nel corso del 2021, l'istante ha ceduto parte del proprio portafoglio di valute virtuali e, a tal fine, le valute depositate nel cold storage wallet sono state preventivamente trasferite alla piattaforma echange. Nel rispetto dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime dei soggetti neo residenti, i redditi realizzati dall'istante in virtù della cessione delle valute virtuali durante il periodo in cui era già fiscalmente residente in Italia siano qualificabili come redditi diversi prodotti all'estero e possano essere ricompresi nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri. Si ricorda che in deroga al principio della tassazione mondiale (di cui all'art. 3 c. 1 DPR 917/86), il regime dei soggetti neo residenti prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possano optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero (individuati secondo i criteri di cui all'art. 165 c. 2 DPR 917/86), sempreché non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione (art. 24-bis DPR 917/86). La suddetta opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i redditi di fonte estera l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è calcolata in via forfettaria nella misura di € 100.000 per ciascun periodo di imposta di validità dell'opzione. Fonte: Risp. AE 1° agosto 2022 n. 397
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