lunedì 01/08/2022 • 11:42
Con l'emendamento inserito nel Decreto Semplificazioni, gli intermediari finanziari possono cedere i bonus edilizi ai propri correntisti titolari di partita IVA senza nessun vincolo temporale. Le cessioni e lo sconto in fattura sono applicabili alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate anche prima del 1° maggio 2022.
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Con un emendamento inserito nel DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, attualmente in corso di conversione in legge, si modifica ulteriormente la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti nel campo dei bonus edilizi.
Sicuramente lo scopo dell'intervento è quello di “liberare” il trasferimento dei citati bonus, ormai da tempo sottoposto ad una rigida disciplina che sta nuocendo alle imprese, le quali, dopo aver ceduto i crediti d'imposta agli istituti bancari, difficilmente stanno ricevendo la liquidità di loro competenza per effetto della cessione stessa.
Riassumendo brevemente la normativa per quanto in questa sede interessa, si ricorda che l'art. 121 DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) consente, in origine, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica in prevalenza, aventi natura di detrazione dalle imposte sui redditi, sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie dis
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