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lunedì 01/08/2022 • 11:42

Fisco Novità per le banche

Bonus edilizi: cessioni e sconti in fattura senza limiti temporali

Con l'emendamento inserito nel Decreto Semplificazioni, gli intermediari finanziari possono cedere i bonus edilizi ai propri correntisti titolari di partita IVA senza nessun vincolo temporale. Le cessioni e lo sconto in fattura sono applicabili alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate anche prima del 1° maggio 2022.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con un emendamento inserito nel DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, attualmente in corso di conversione in legge, si modifica ulteriormente la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti nel campo dei bonus edilizi.

Sicuramente lo scopo dell'intervento è quello di “liberare” il trasferimento dei citati bonus, ormai da tempo sottoposto ad una rigida disciplina che sta nuocendo alle imprese, le quali, dopo aver ceduto i crediti d'imposta agli istituti bancari, difficilmente stanno ricevendo la liquidità di loro competenza per effetto della cessione stessa.

Riassumendo brevemente la normativa per quanto in questa sede interessa, si ricorda che l'art. 121 DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) consente, in origine, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica in prevalenza, aventi natura di detrazione dalle imposte sui redditi, sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, originariamente cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

Successivamente è intervenuta la Legge di bilancio 2022 (art. 1 c. 29 L. 234/2021) che ha prorogato:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

L'art. 28 DL 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha ulteriormente modificato la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19.

Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale. Successivamente l'art. 29-bis DL 17/2022, ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare, con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.

 

Decreto Aiuti

L'art. 14 c. 1 lett. b) n. 1) e 2) DL 50/2022, modifica ancora una volta l'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020.

Si prevede, in pratica, che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 D.Lgs.  385/93, è sempre consentita la cessione del credito a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

In tal modo per le banche è possibile cedere il predetto credito a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite IVA, con la sola eccezione dei consumatori. 

Il successivo c. 1-bis sempre dell'art. 14, dispone che le nuove disposizioni, previste al c. 1 lett. b), n. 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, vigente dal 15 luglio 2022, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020.

Si pone l'attenzione sulla decorrenza delle novità contenute nel mentovato art. 14 c. 1 lett. b DL 50/2022 visto che, il c. 3 dell'art. 57 DL 50/2022 (disposizioni transitorie), aveva precisato, che le sopra descritte disposizioni, si applicavano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Emendamento

L'intervento normativo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto “Semplificazioni” riguarda proprio la decorrenza della novella attinente all'art. 14 DL 50/2022.

Nei fatti, l'emendamento (art. 40-quater) abroga il c. 3 dell'art. 57 DL 50/2022, con la conseguenza che le banche possono cedere il credito d'imposta originato da bonus edilizi a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite IVA, vale a dire a soggetti diversi da consumatori o utenti, senza osservare la regola che imponeva detta cessione solo alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ben venga, quindi, questo intervento, con la speranza che non si trasformi in una mera norma scritta di complicata applicazione.

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