Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23526 del 27 luglio 2022 ha definitivamente chiarito che l'Iva all'importazione non rientra nella definizione di obbligazione doganale e non può dunque configurarsi nessuna responsabilità solidale in ordine a essa.
La rappresentanza
La fiscalità doganale si articola, in fase di importazione, nei dazi, che sono risorse proprie dell'UE, ossia tributi destinati ad alimentare il bilancio europeo, e nell'Iva, che è un'imposta nazionale sui consumi, parte di un'imposizione generale sugli scambi di beni e servizi. Per determinati prodotti, al momento dell'importazione, sono dovute anche le accise, alle stesse aliquote previste per gli scambi interni. Tutte queste forme di imposizione, seppur distinte tra di loro per natura, finalità e destinazione, hanno in comune di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione europea.
La corretta gestione delle procedure di importazione è altamente tecnica ed è fondamentale per i proprietari delle merci, al fine di prevenire contestazioni e responsabilità. In uno scenario internazionale sempre più complesso, nella prassi riveste un ruolo fondamentale la figura del rappresentante doganale, che gestisce le procedure doganali, rapportandosi direttamente con la dogana nell'interesse dei proprietari e dei vettori.
Il diritto unionale prevede due tipi di rappresentanza, che presentano importanti differenze tra di loro.
Il rappresentante indiretto, agendo in dogana per conto dell'importatore, ma in nome proprio, assume la veste di dichiarante doganale e assume un vincolo di responsabilità solidale con l'importatore (articolo 77, paragrafo 3, codice doganale dell'Unione). Diversamente, il rappresentante diretto non acquisisce un obbligo di solidarietà tributaria, in quanto agisce in dogana in nome e per conto dell'importatore, senza assumere la veste di dichiarante (articoli 5 e 18 codice doganale UE).
Il tema dell'ampiezza della responsabilità prevista in capo al rappresentante indiretto è oggetto di dibattito da lungo tempo e la sentenza in oggetto auspicabilmente porrà fine a una lunga querelle tra Agenzia delle dogane e rappresentanti doganali.
Corte di Cassazione: esclusa la responsabilità solidale del rappresentante indiretto in relazione all'Iva
Con la sentenza 27 luglio 2022, n. 23526, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità prevista dal codice doganale dell'UE a carico del rappresentante indiretto in Dogana non può estendersi all'Iva all'importazione, tributo interno.
La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle dogane ha ritenuto solidalmente responsabili per l'Iva sia l'importatore che il suo rappresentante indiretto in dogana. Ad avviso dell'Ufficio, tale imposta rientrerebbe nella nozione di “obbligazione doganale”, giustificando l'applicazione di una responsabilità solidale dello spedizioniere doganale.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il rappresentante indiretto può essere considerato responsabile unicamente dell'obbligazione doganale (art. 77, par. 3, Cdu). Al riguardo, occorre ricordare che il codice doganale dell'Unione definisce e circoscrive in maniera chiara cosa si intende per “obbligazione doganale”, precisando che essa è “l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione” (art. 5, punto 18, Cdu).
Secondo il Collegio la responsabilità solidale non può estendersi al debito inerente l'Iva all'importazione, trattandosi di un tributo di natura interna. Infatti, tale imposta, ribadisce la Corte, pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe a quelle dei diritti doganali, non rappresenta un “dazio”, bensì un tributo interno.
La sentenza in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco di importanti pronunce già da tempo consolidatesi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Al riguardo, va ricordato che con la nota sentenza 17 luglio 2014, C-272/13 (Equoland) e in alcuni significativi precedenti, la Corte di Giustizia aveva già espresso il principio secondo cui l'Iva all'importazione è un tributo di diritto interno (nello stesso Corte di Giustizia, 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Plus e Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C-226/14 e C-228/14, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig).
Altra pronuncia di grande rilevanza è la recentissima sentenza 12 maggio 2022 C-714/20, con cui la Corte di Giustizia ha ulteriormente ribadito la non estensibilità all'Iva della responsabilità del rappresentante doganale.
Non mancano poi precedenti della stessa Corte di cassazione (Cass., sez. V, 12 novembre 2019, n. 29195; Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674; Cass., sez. V, 14 febbraio 2019, n. 4384), in cui essa ha affermato che la natura interna del tributo non ne consente l'assimilazione ai dazi, anche se l'Iva all'importazione condivide con essi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri.
Anche la giurisprudenza di merito, negli ultimi anni, pare ormai avere adottato questa soluzione, stabilendo che l'obbligazione gravante sul rappresentante indiretto ha ad oggetto esclusivamente i dazi doganali e non può estendersi anche all'Iva all'importazione (Comm. trib. reg. Ancona, 13 dicembre 2021, n. 1565; Comm. trib. reg. Ancona, 26 marzo 2021, n. 334).
Infine è significativo rilevare che tale interpretazione è oggi avvalorata anche dall'Agenzia delle entrate, la quale ha chiarito che il soggetto passivo Iva è sempre l'effettivo proprietario dei beni e che non vi è responsabilità in ordine all'Iva, da parte del rappresentante doganale (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644).
Solo l'importatore è responsabile ai fini Iva
La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza 12 maggio 2022, C-714/20, della Corte di Giustizia ha, infine, sottolineato che l'articolo 201 della direttiva Iva (116/2006/CE) riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere che il rappresentante indiretto possa essere ritenuto debitore Iva.
Il Collegio ha chiarito, però, che tale responsabilità dovrebbe essere introdotta con una norma interna sufficientemente chiara e precisa, nel rispetto del principio di certezza del diritto.
Allo stato attuale, tuttavia, la normativa in materia di Iva individua come unico soggetto obbligato il proprietario delle merci, senza individuare nessuna forma di solidarietà passiva in capo al rappresentante doganale.
Risulta quindi evidente, secondo i giudici, che il rappresentante indiretto non possa in nessun caso essere considerato soggetto passivo ai fini Iva.
A distanza di poche settimane dall'ennesimo intervento della Corte di giustizia sul punto, e dopo ripetute conferme della Suprema Corte, è auspicabile che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbandoni i giudizi in corso sul punto, modificando la propria tradizionale posizione anche nei futuri accertamenti.
Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 27 luglio 2022, n. 23526