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Il D.P.R. 633/1972, all'interno del titolo 4 relativo all'accertamento ed alla riscossione, contiene una norma che è stata oggetto di un restyling forzato in quanto dettato espressamente a livello unionale.

Oggi l'art. 60 contiene una manciata di commi (alcuni sono stati abrogati) ove in primis obbligano il contribuente a corrispondere entro sessanta giorni all'Erario l'IVA accertata, per poi passare alla previsione relativa al caso dell'imposta non versata derivante dalla dichiarazione annuale che sarà oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, previo invito dell'Ufficio al contribuente di mettersi in regola versando le somme dovute entro trenta giorni dall'avviso.

Infine, è l'ultimo comma quello che reca più interesse a livello operativo siccome si intrecciano rivalsa e detrazione dell'imposta (o maggior IVA) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica. Anche qui la rivalsa richiede il pagamento dell'IVA, unitamente a sanzioni ed interessi, mentre per la detrazione è riconosciuto un termine ben preciso per poterla esercitare.

Disciplina della rivalsa successiva all'accertamento

L'art. 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 è stato ristrutturato dall'art. 93 del D.L. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012 siccome la disposizione originaria risultava in contrasto con il diritto UE (negazione del diritto di rivalsa nei confronti dei committenti o ces...

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