lunedì 01/08/2022 • 06:00
L'art. 60 del D.P.R. 633/1972 garantisce da un lato la rivalsa dell'IVA solo dopo aver eseguito il pagamento dell'imposta e dall'altro il diritto alla detrazione a favore del cessionario o committente. Vari interventi hanno perimetrato il campo operativo della norma, ma restano zone d'ombra.
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Il D.P.R. 633/1972, all'interno del titolo 4 relativo all'accertamento ed alla riscossione, contiene una norma che è stata oggetto di un restyling forzato in quanto dettato espressamente a livello unionale. Oggi l'art. 60 contiene una manciata di commi (alcuni sono stati abrogati) ove in primis obbligano il contribuente a corrispondere entro sessanta giorni all'Erario l'IVA accertata, per poi passare alla previsione relativa al caso dell'imposta non versata derivante dalla dichiarazione annuale che sarà oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, previo invito dell'Ufficio al contribuente di mettersi in regola versando le somme dovute entro trenta giorni dall'avviso. Infine, è l'ultimo comma quello che reca più interesse a livello operativo siccome si intrecciano rivalsa e detrazione dell'imposta (o maggior IVA) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica. Anche qui la rivalsa richiede il pagamento dell'IVA, unitamente a sanzioni ed interessi, mentre per la detrazione è riconosciuto un termine ben preciso per poterla esercitare. Disciplina della rivalsa successiva all'accertamento L'art. 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 è stato ristrutturato dall'art. 93 del D.L. 1/2012, c...
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