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venerdì 29/07/2022 • 10:52

Lavoro Entro il 30 settembre 2022

Gestione separata INPGI: comunicazione dei redditi conseguiti nel 2021

L’INPGI, con Circ. 28 luglio 2022 n. 8, informa che gli iscritti alla Gestione separata INPGI possono comunicare in via telematica dal 1° agosto l’ammontare dei redditi conseguiti nel 2021; tale adempimento deve essere effettuato obbligatoriamente entro il 30 settembre 2022.

a cura di

redazione Memento

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A decorrere dal 1° agosto 2022 i giornalisti iscritti alla Gestione Separata INPGI possono effettuare - in via telematica sul sito INPGI - la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021.

Tale comunicazione deve essere trasmessa all’INPGI entro il 30 settembre 2022. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

  • libero-professionale con Partita IVA;
  • come attività “occasionale”;
  • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
  • mediante cessione di diritto d’autore.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo -  non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari  a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.

Nei casi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (30 settembre 2022), è addebitata una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Assenza di reddito professionale

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, il giornalista interessato - pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo - può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita al 2021, o dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo 2021. Tale operazione deve essere effettuata compilando il Quadro “D” della dichiarazione dei redditi.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione, tramite apposito modulo.

Compilazione del modello informatico per la comunicazione dei redditi: istruzioni

B1 – Reddito netto:

Per la determinazione del reddito netto occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2022 e 730/2022, dove sono riportati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2021:

UNICO 2022

RIGO RE23

Reddito professionale netto (RE6 meno RE20)

RIGO RL30

Altri redditi netti di lavoro autonomo da utilizzo opere ingegno (RL25 meno RL29)

RIGO RL19

Reddito netto (RL15 [colonna 2] meno eventuali spese RL15 [colonna 3]

RIGO RH17

Redditi (o perdite) di partecipazione in associazione fra artisti e professionisti

RIGO

LM6-LM9

Reddito netto nel Regime dei minimi (Il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali)

RIGO LM34-LM37

Reddito netto nel Regime forfettario (il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali)

730/2022

RIGO  5

Altri redditi (prospetto di liquidazione del modello 730/2022 – riepilogativo IRPEF)

B2 – Reddito lordo:

Per la determinazione del reddito lordo occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2022 e 730/2022, dove sono dichiarati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2021:  

UNICO 2022

RIGO RE6

Totale compensi da attività professionale

RIGO RL25

Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno

RIGO RL15

Compensi derivanti da attività non esercitata abitualmente (colonna 2)

RIGO LM2

Totale componenti positivi (Redditi con Regime dei minimi)

RIGO LM22

Totale componenti positivi riferiti all’attività giornalistica autonoma (colonna 3/4)

UNICO 2022 (società di persone)

RIGO RE6

Corrispettivi derivanti da attività professionale svolta in forma associata (rapportata alla quota di partecipazione- quadro RO)

730/2022

RIGO D3

Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (codice 1)

RIGO D5

Corrispettivi derivanti da attività non esercitata abitualmente (codice 2)

Quadro “C” – contributo aggiuntivo

I giornalisti interessati ad incrementare il proprio montante contributivo devono indicare in questo spazio l’importo di contribuzione che intendono versare in aggiunta al contributo obbligatorio, con un minimo del 5% del reddito netto dichiarato.

Quadro “E” – modalità di versamento

I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati - a scelta del giornalista - in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre. La modalità prescelta dovrà essere segnalata in questo quadro, barrando con un flag l’apposita casella.

Fonte: Circ. INPGI 28 luglio 2022 n. 8

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