venerdì 29/07/2022 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento sul regime CFC: la tassazione per trasparenza può interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test o del passive income test, mentre ai fini dell’entry tax è prevista più flessibilità nella determinazione dei valori fiscali.
A pochi mesi dalla pubblicazione della Circ. AE 27 dicembre 2021 n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28 luglio 2022 n. 29/E interviene nuovamente sul regime delle c.d. Controlled Foreign Companies (CFC). Le nuove precisazioni scaturiscono dalle richieste di chiarimenti pervenute all'Agenzia a seguito dell'emanazione della precedente Circolare, che aveva dettagliatamente commentato il regime CFC come riformulato dall'art. 4 D.Lgs. 142/2018 (c.d. Decreto ATAD) e riguardano gli aspetti connessi alla fuoriuscita dal regime ed alla determinazione del corretto valore fiscale delle attività e passività delle società controllate estere che si trasferiscono in Italia (regime della c.d. “entry tax”). Fuoriuscita dal regime CFC La disciplina CFC, contenuta nell'art. 167 TUIR, prevede sostanzialmente la tassazione in Italia dei redditi di società estere controllate da soggetti italiani, che presentino, contemporaneamente: una tassazione ridotta, i.e. un livello di tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui le stesse sarebbe stato assoggettate qualora residenti in Italia (c.d. “ETR test”); la realizzazione di proventi qualificabili come “passive income” per più di un terzo dell'importo complessivo (c.d. “passive income test”). La tassazione in Italia viene realizzata attraverso l'imputazione per trasparenza dei redditi della controllata al soggetto controllante residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed in maniera separata, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi redditi come dividendi. Il regime non si applica qualora il soggetto controllante residente sia in grado di dimostrare che la società controllata svolge un'attività economica effettiva (c.d. “esimente”) ”sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali”. Con la precedente Circolare n. 18/E/2021, l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che l'uscita dal regime CFC potesse avvenire esclusivamente nel caso di realizzazione dell'esimente. Pertanto, anche nel caso di oscillazione del livello di tassazione effettiva e della percentuale di passive income che determinassero il venir meno delle condizioni previste dall'ETR test o dal passive income test l'uscita dal regime di tassazione per trasparenza doveva ritenersi preclusa. Con la nuova Circolare, l'Agenzia dichiara invece che la precedente posizione, motivata da esigenze di semplificazione, può ora ritenersi superata, sia alla luce dell'impostazione adottata dalla Direttiva ATAD (Dir. UE 2016/1164), sia in virtù del meccanismo di monitoraggio dei valori CFC ora attivabile attraverso la dichiarazione dei redditi (quadro FC). Tale meccanismo, consente, infatti, attraverso un'apposita opzione irrevocabile, di tenere traccia dell'andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), e dei valori fiscalmente riconosciuti degli assets della CFC. Pertanto, una volta adottato, il regime di tassazione per trasparenza può interrompersi non solo per il verificarsi dell'esimente, ma anche in base all'andamento dell'ETR test o del passive income test. Resta ferma, naturalmente, la facoltà del contribuente di continuare ad applicare il regime (per ragioni di semplificazione) fino alla naturale uscita dallo stesso per il verificarsi (anche) dell'esimente. Naturalmente, il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti dovrà continuare qualora il contribuente intendesse utilizzare le eventuali perdite fiscali residue (virtuali) o le eccedenze di interessi o ROL ed i valori fiscali aggiornati degli elementi dell'attivo e del passivo della CFC per l'eventuale successiva tassazione per trasparenza. Come già indicato nella Circolare n. 18/E/2021 in relazione ai casi di realizzazione dell'esimente, anche nell'ipotesi di mancato superamento dell'ETR test o del passive income test l'Amministrazione finanziaria svolgerà apposite analisi di rischio, volte a garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, attraverso: verifiche in materia di transfer pricing, per appurare che non vi siano ipotesi di distoglimento di reddito dall'Italia verso la controllata estera (“diversion from parent jurisdiction”); verifiche in materia di esterovestizione, interposizione o della qualifica di beneficiario effettivo. Trasferimento di sede e operazioni straordinarie con confluenza della CFC nella controllante italiana Nel caso in cui il soggetto CFC trasferisca la sede in Italia o confluisca nel soggetto controllante a seguito di operazioni straordinarie, è necessario determinare i corretti valori fiscali delle relative attività e delle passività, ai fini dell'applicazione della c.d. entry tax prevista dall'art. 166 bis TUIR. A tale riguardo, la Circolare n. 18/E/2021 aveva chiarito che i valori fiscali da assumere dovevano essere quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). La nuova Circolare chiarisce che questo esempio era in realtà volto a fornire indicazioni generali e si riferiva al caso in cui il regime CFC fosse applicato in continuità in tutti i periodi d'imposta precedenti il trasferimento della sede in Italia. Tuttavia, nel caso di applicazione del regime solo in alcuni esercizi, come descritto nel precedente paragrafo, occorre fare delle valutazioni più specifiche e, qualora nel periodo d'imposta precedente il trasferimento il regime non risultasse applicabile, per il mancato superamento dell'ETR test o del passive income test, oppure fosse dimostrata l'esimente, tale posizione non assume rilevanza. Inoltre, se il trasferimento di sede avviene dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d'imposta, occorre far riferimento a questo come ultimo periodo di residenza all'estero cui riferire la verifica dei predetti valori. La Circolare infine chiarisce che nei casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia del soggetto estero non avvenga in continuità di applicazione del regime CFC, l'eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali prescinde dall'eventuale mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello stato di origine (come nel caso di doppia residenza), in quanto ciò che rileva ai fini dell'entry tax è l'ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d'impresa. Fonte: Circ. AE 28 luglio 2022 n. 29/E
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