venerdì 29/07/2022 • 06:00
L'INPS pubblica istruzioni in merito al trasferimento, avvenuto a decorrere dal 1° luglio 2022, delle funzione svolte dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI.
redazione Memento
L’INPS è intervenuto nuovamente in merito al trasferimento all’Istituto della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 (a decorrere dal 1° luglio 2022). I lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data. Pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue 2015: contribuzione 35, età anagrafica 62. 2016: contribuzione 35, età anagrafica 62. 2017: contribuzione 38, età anagrafica 62. 2018: contribuzione 39, età anagrafica 62. 2019-2022: contribuzione 40 anni e 5 mesi, età anagrafica 62 e 5 mesi. È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Pensione di invalidità Il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui: a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica; siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata. I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l’INPGI A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti. I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021. FONTE: Circ. INPS 28 luglio 2022 n. 92
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