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giovedì 28/07/2022 • 06:58

Lavoro Decontribuzione Sud

Arriva l’attesa circolare di proroga della decontribuzione Sud

L'Inps interviene con la circolare 90 del 27/07/2022 per fornire le indicazioni per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate “Decontribuzione Sud a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La c.d. Decontribuzione Sud è stata prevista dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con previsione di agevolare la contribuzione aziendale fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti percentuali:

- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;

- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La misura prevede tali riduzioni contributive per le aziende operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; a tal fine viene valutata l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens (salvo il caso della somministrazione).

La misura in oggetto è subordinata all'autorizzazione della commissione europea e a tal fine, in data 8 giugno 2022, l'Italia ha notificato alla Commissione europea la richiesta subordinata alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).

Nella richiesta viene richiamata la necessita di preservare l'occupazione del mezzogiorno ma anche di lenire le problematiche economiche causate dalla crisi Ucraina.

La misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022. Per tale motivo l'Inps interviene per fornire, nuovamente, indicazioni focalizzate su questo nuovo semestre di concessione.

Abbiamo quindi certezza rispetto al periodo sino al 31 dicembre 2022 per quanto riguarda la Decontribuzione Sud, mentre rimangono per ora ferme al 30 giugno 2022 i potenziamenti delle agevolazioni riguardanti giovani e donne, seppure anche per loro possa essere riproposto il ragionamento oggetto della richiesta alla commissione europea.

Le istruzioni Inps

L'Istituto riepiloga quindi tutte le indicazioni per la misura aggiornate al passaggio dalla regolamentazione europera Temporary Framework legato alla crisi Covid-19 al Temporary Crisis Framework riferito al conflitto Russo-Ucraino.

Non è stato quindi possibile una semplice “proroga” delle istruzioni impartite, come invece avvenuto con il Messaggio Inps n. 403/2022 riguardante il primo semestre del corrente anno.

La Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché geograficamente collati nell'area oggetto dell'agevolazione.

La misura non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, (articolo 31 del D.lgs 150/2015) ma rimane necessaria la regolarità contributiva aziendale.

La platea destinataria

La legge di Bilancio 2021 ha dalla concezione precisato che l'agevolazione non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

A queste esclusioni vengono aggiunte quelle previste dalle condizioni europee che variano per il secondo semestre 2022 con l'applicazione del Temporary Crisis Framework che esclude:

- le imprese operanti nel settore finanziario;

- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

La regolamentazione europea

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, è concesso previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Per l'applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, si precisa che la Commissione europea, con la già citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

In base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Ai fini della concedibilità dell'aiuto, è quindi necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina; tale aspetto, non ben definito, non si ricollega solo alla crisi energetica generatasi ma anche alle difficoltà di approvvigionamento.

Tale aspetto differenzia la platea rispetto al pregresso “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Esposizione in uniemens

Ai fini dell'esposizione in Uniemens del beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

FONTE: Circ. INPS 27 luglio 2022 n. 90  

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