giovedì 28/07/2022 • 06:00
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 di Riforma dello sport, ma il panorama istituzionale ha subito notevoli cambiamenti. Molte le questioni ancora in sospeso: dalla nozione di lavoratore sportivo fino alla gestione dei compensi. Cosa cambierà nel mondo dello sport?
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Prima del periodo feriale è sicuramente utile effettuare un piccolo resoconto e verificare cosa ci aspetta nel mese di settembre per trovarci pronti in questo autunno che si preannuncia altrettanto caldo.
La crisi politica che ha determinato la fine del Governo Draghi non modificherà nulla, infatti in data 31 agosto 2022 entrerà in vigore il D.Lgs. 39/2021 (organismi sportivi) ed il 31 dicembre 2022 il D.Lgs. 36/2021, nel testo approvato dall'allora Ministro Spadafora. Questo comporterebbe una situazione molto critica con la riforma che avrebbe validità nel testo precedente e quindi senza i correttivi posti con il decreto correttivo, che ricordiamo è stato frutto di un lavoro collegiale tra istituzione e parti sociali, che ha portato comunque ad un buon risultato in termini di mediazione tra le varie parti in causa.
Un'altra alternativa potrebbe essere quella di posticipare l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 di qualche anno, mantenendo di fatto la situazione attuale immodificata.
Soluzione semplice, veloce e conveniente, soprattutto alla vigilia delle elezioni, ma che comporterebbe una serie di problematiche gestionali a tutti gli enti sportivi.
Innanzitutto, potremmo trovarci nella situazione in cui il tempo passato determini la scadenza dei termini della legge delega, con la conseguente necessità di iniziare tutto dall'inizio.
Rimarrebbe in vigore l'art. 5 Legge 86/2019, che prevede l'esistenza di un unico lavoratore sportivo sia esse professionista o dilettante, e quindi se per il professionista si presume la subordinazione come ci comportiamo per il dilettante?
In tutto questo non dobbiamo mai scordarci le tantissime sentenze emesse tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, che hanno stabilito come non si possa applicare la disciplina agevolata sui compensi sportivi di cui all'articolo 67 TUIR a tutti gli istruttori che operano “professionalmente”.
La professionalità del lavoratore viene rilevata soprattutto in merito allo svolgimento della prestazione in via principale anche se non esclusiva.
Ad esempio, la Cass. 5 gennaio 2022 n. 177 ha affermato che è necessario verificare attentamente l'effettiva e sostanziale natura dilettantistica dell'ente erogatore dei compensi, non soltanto attraverso l'iscrizione al CONI dell'ente sportivo.
Il sodalizio deve, con onere della prova a suo carico, verificare che ci sia i seguenti presupposti e requisiti in favore del contribuente:
La nozione di lavoratore sportivo dilettante e professionista
L'esatta individuazione del significato da attribuire alla nozione di lavoratore sportivo dilettante e/o professionista appare, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico estremamente complessa, per molteplici ragioni.
In primo luogo, è opportuno rilevare l'assenza di disposizioni di legge che disciplinano la materia dettagliatamente; la normativa vigente è assolutamente, insufficiente, a ricostruire in modo organico, una disciplina adeguata, nonostante il nostro legislatore sia intervenuto in alcuni settori particolarmente delicati, quali ad esempio la tutela della salute degli atleti e il regime tributario dei sodalizi sportivi.
Una siffatta situazione ha determinato una incertezza negli interpreti, sia per quanto attiene l'individuazione, ma anche la comprensione delle fonti normative e regolamentari in materia e ciò in considerazione della circostanza che, il fenomeno sportivo, inteso in senso ampio, è di fatto “governato” da istituzioni, nazionali e internazionali, le quali emanano atti idonei a disciplinare lo svolgimento della pratica sportiva; ne discende, pertanto, la necessità di individuare non solo la natura giuridica dei suddetti enti, ma anche l'esatta portata dei loro atti, al fine di ricostruire unitariamente la disciplina del caso concreto.
Per quanto attiene la nozione di “dilettantismo”, il nostro legislatore demanda alle federazioni sportive nazionali e ciò alla luce della disposizione di cui all'art. 2 Legge 91/81.
La disciplina prevista dalla legge si applica solamente agli atleti militanti nell'ambito delle categorie definite “professionistiche” dalle federazioni.
È possibile desumerne a contrario, che là dove non vi sia un'espressa qualifica di “professionismo”, lo sport sia svolto a livello dilettantistico. Questo meccanismo aprioristico di disciplina dei fenomeni, tuttavia, non considera alcuni fenomeni assai diffusi nella realtà, da svariati anni c'è un acceso dibattito intorno al professionismo c.d. “di fatto”, con riferimento a buona parte del settore dilettantistico.
Invero gli operatori del settore non sembrano condividere l'approccio legislativo che demanda alle federazioni il discrimen tra “dilettante” e “professionista”. È evidente, infatti, che non può essere rimessa all'arbitrio delle diverse federazioni la possibilità di qualificare un atleta come professionista, dunque soggetto che presta la propria attività dietro corrispettivo, oppure dilettante, quindi soggetto che attua gratuitamente la propria prestazione sportiva.
Una siffatta impostazione evidentemente determina, in concreto, ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi atleti.
Proprio per questi motivi, queste criticità sono state ben 37 le sentenze che ha confermato la mancata possibilità di utilizzo delle previsioni normative agevolate per il dilettantismo su lavoratori che avevano le caratteristiche appena viste.
Questo determina, ad avviso di chi scrive, la necessità che il correttivo venga approvato, con i dovuti miglioramenti, e con una pressante velocità, visti i tempi ormai strettissimi.
Andiamo brevemente a rivedere cosa ha previsto il correttivo al D.Lgs. 36/2021.
Cosa prevede il correttivo di riforma del lavoro sportivo
Le cooperative sportive potranno continuare a svolgere attività sportiva, e quindi iscriversi al registro delle attività sportive dilettantistiche, sempre che sia assicurato lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica.
I dipendenti pubblici che svolgono prestazioni nel mondo dello sport da volontari (quindi senza nessun compenso) potranno continuare a svolgere la prestazione con il solo obbligo di comunicare al proprio superiore questa prestazione. In caso di prestazione a titolo oneroso invece è assolutamente necessaria la preventiva autorizzazione.
Il compenso sportivo
Abbiamo precedentemente visto come l'art. 5 Legge 86/2019 preveda un solo lavoratore sportivo, il correttivo amplia tale definizione ed i compensi sportivi, per come oggi li definiamo non ci saranno più.
La prestazione a titolo oneroso per qualsiasi importo determinerà automaticamente la configurazione di un lavoratore e pertanto cosi configura avrà diritto di beneficiare fino ad € 5000 all'esonero delle ritenute fiscali e previdenziali, mentre sugli importi fino ad € 15000 saranno presenti solo ritenute previdenziali e non fiscali.
Chi non percepirà denaro per le sue prestazioni sarà un volontario e non un lavoratore, con tutte le attenzioni che già ben conosciamo in materia giuslavoristica:
Dubbi sull'entrata in vigore
La situazione appare ancora molto nebulosa, se infatti l'approvazione del decreto correttivo sembrava avesse messo ormai un'ufficialità alla Riforma dello sport, dove ci si attendeva soltanto qualche miglioramento ed allineamento prima della definitiva approvazione, oggi ci troviamo con tanti dubbi ed orientamenti giurisprudenziali che vanno totalmente in opposizione alla gestione della stragrande maggioranza degli enti sportivi, che come ben sappiamo si muove nelle maglie della normativa attuale con tante difficoltà.
Saprà il legislatore cogliere l'importanza di questa riforma e non cedere a proclami elettorali che vanno contro la stessa?
Staremo a vedere, per adesso lo sport va in vacanza.
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La riforma dei contratti di lavoro sportivo entrerà in vigore il 1° luglio 2022, prevedendo per le società o associazioni sportive la possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato, autonomo, di collaboraz..
Giulio D'Imperio
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