mercoledì 27/07/2022 • 11:22
Il CNDCEC ha fornito indicazioni in tema di iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di un titolo di studio conseguito all'estero. I soggetti in possesso di titolo di studio estero possono essere iscritti con riserva dall'Ordine in attesa di una valutazione del MUR.
redazione Memento
L'attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consente all'interessato di richiedere anche l'iscrizione con riserva al registro del tirocinio. L'Ordine del CNDCEC, pertanto, può iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del MUR, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all'adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso (cfr sul punto anche C.Giust. UE 13 novembre 2003 C-313/01). Si ricorda che il regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici affida infatti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'Università, c.d. “MUR”) la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e i Consigli Nazionali competenti (art. 3 DPR 189/2009). Gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MUR l'istanza degli interessati a cui deve essere allegata la seguente documentazione: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto in cui è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio. Se il titolo di studio è stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore è necessario allegare: - titolo di studio tradotto; - certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto in cui è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; - documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio. Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, è adottato dal MUR entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza e successivamente comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale. Il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguiti all'estero è previsto dalla L. 148/2002, che ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona. La legge prevede due procedure alternative: - attribuzione alle Università della competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici; - attribuzione alle autorità ministeriali della competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche. Fonte: PO CNDCEC 26 luglio 2022 n. 143
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