mercoledì 27/07/2022 • 06:00
Dal 27 luglio il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato al 6,50% mentre il tasso per la determinazione delle sanzioni civili è pari al 6%. Le nuove misure sono state rese note dall'INAIL.
redazione Memento
La Banca centrale europea ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Per effetto di tale decisione a decorrere dal 27 luglio 2022: è pari al 6,50% il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, c. 11 DL 338/89); è pari al 6% il tasso per la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, cc. 8 e 10, L 388/2000). Le nuove misure sono state comunicate dall'INAIL con la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori Come noto, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti. Stante l'ultima decisione della BCE: i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 27 luglio 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%; nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Sanzioni civili Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In applicazione della nuova decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi: mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa; mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Si ricorda che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Conseguentemente, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'1,25%, nei confronti di dette aziende, a decorrere dal 27 luglio 2022 ai fini della riduzione della sanzione civile si applicano i seguenti tassi: 1,25% (interesse legale) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio; 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti) in caso di evasione. Fonte: Circ. INAIL 26 luglio 2022 n. 29
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Stefania Coiana
- Consulente del lavoro in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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