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mercoledì 27/07/2022 • 06:00

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Credito ricerca e sviluppo: quando sono escluse le attività di design?

Le attività di design e ideazione estetica sono escluse dal credito d’imposta in R&S, se non comportano il superamento di un ostacolo scientifico/tecnologico non risolvibile con le conoscenze già disponibili nel settore. Questi i chiarimenti della Risoluzione AE 26 luglio n. 41.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'art. 3 DL 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, un credito d'imposta nella misura del 25%, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La predetta percentuale è aumentata al 50% per l'eccedenza proporzionalmente riferibile alle spese:

  • per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • per i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative sempre per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Le attività ammissibili, come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, sono riconducibili alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”, contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Com. Commissione Europea 27 giugno 2014 C-198/01, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (Circ. AE  16 marzo 2016 n. 5/E, Circ. AE 17 maggio 2022 n. 14/E).

Le predette definizioni sono state riprese dal Manuale di Frascati dell'OCSE (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Developmen), di cui si avvale la Commissione Europea per classificare le attività e, di conseguenza, verificare l'applicazione della disciplina del credito d'imposta in esame.

L'agevolazione di cui all'art. 3 DL 145/2013, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata sostituita ed estesa da un nuovo credito d'imposta spettante anche per le attività di innovazione tecnologica, tra cui quelle del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, nonché per quelle di design e ideazione estetica. L'intervento normativo, operato dall'art. 1 c. 198-209 L. 160/2019, è stato da ultimo prorogato dall'art. 1 c. 45 L. 234/2021.

Attività di design e ideazione estetica

L'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, regolamentato dall'art. 3 DL 145/2013, è stato ulteriormente delineato dall'Amministrazione Finanziaria con la pubblicazione della Ris. AE 26 luglio 2022 n. 41. Nel documento di prassi viene evidenziato che, le attività qualificabili come ricerca e sviluppo, sono quelle specificamente svolte nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento. Pertanto, risulta rilevante che l'impresa non possa realizzare nuovi prodotti o processi, ovvero attuare un miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti, applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato settore.

Affinché, quindi, un'attività sia qualificata come ricerca e sviluppo, deve presentare elementi di novità e creatività e, di conseguenza, anche un grado d'incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico.

Ne consegue che, nell'ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che determinano il superamento di un ostacolo o di un'incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili, contribuendo, quindi, all'avanzamento delle conoscenze generali con benefici per l'intera economia.

Diversamente, non sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo delle tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell'ambito del settore di appartenenza e che non comportano un progresso delle conoscenze o delle capacità generali, bensì solo di quelle della singola impresa.

Alla luce degli elementi chiave che definiscono l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni relativamente alle attività di design e di ideazione estetica, il cui obiettivo è la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentano elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti. L'Amministrazione Finanziaria, ha ritenuto tali attività non agevolabili ai fini del credito d'imposta in commento, in quanto, l'unico “effetto tecnico” delle stesse riguarda, in senso ampio, la forma esteriore o l'aspetto estetico del prodotto, non determinando, in linea di principio, lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.

Analoga esclusione vale per le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere i dati riguardanti i gusti e le abitudini dei consumatori, nonché quelle concernenti la valutazione di gradimento dei prodotti, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione e, quindi, per l'individuazione del mercato di riferimento.

Pertanto, dai chiarimenti forniti nel documento in esame, si può desumere come, in linea generale, siano escluse dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo (art. 3 DL 145/2013) tutte quelle attività finalizzate alla modifica dell'estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma che comunque non comportano la risoluzione di incertezze di carattere scientifico e tecnologico. La “semplice” ideazione e la successiva produzione di nuovi modelli di prodotto non costituisce automaticamente attività di ricerca e sviluppo, bensì di innovazione inerente al marketing.

Le attività di design e ideazione estetica, tuttavia, se finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali e se soddisfano i requisiti della novità, significatività e non ripetibilità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, possono rientrare nella disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1 c. 198-209 L. 160/2019. Tale credito è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 2 milioni.

Fonte: Ris. AE 26 luglio 2022 n. 41

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