martedì 26/07/2022 • 17:01
Con la circolare n. 87 del 25 luglio 2022 l'INPS è intervenuta nuovamente sul trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'INPGI. Nuove indicazioni per la gestione delle prestazioni di CIGS in corso di godimento, per le nuove richieste e per l'intervento del Fondo di garanzia TFR.
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La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, ai sensi dell'art. 1 Legge 1564/51, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Sul tema si sono recentemente riscontrate diverse indicazioni. L'INPGI, innanzitutto, con un comunicato del 30 giugno scorso, ha precisato che a decorrere da tale data le competenze si trasferiscono all'INPS. Successivamente, la stessa INPS, con la Circ. INPS 14 luglio 2022 n. 82, ha delineato gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022.
Con la circolare n. 87 del 25 luglio 2022, infine, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022 nonché le istruzioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 Legge 297/82.
Trattamenti di CIGS relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti
Sul tema è necessario effettuare una valutazione distinta, dal punto di vista operativo, tra le prestazioni autorizzate a pagamento diretto e quelle autorizzate a conguaglio:
Trattamenti di CIGS con scadenza successiva al 30 giugno 2022
Con la circolare n. 87/2022 è stato precisato che i datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà.
Sul tema è altresì rilevante precisare che i datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Infine, si ritiene utile evidenziare che, nei casi in cui il Ministero autorizzi con il medesimo decreto il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.
Trattamenti di CIGS concessi a partire dal 1° luglio 2022
Si precisa che la gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell'INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
In ragione di tale assunto, dunque, i datori di lavoro devono inviare un'apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura - presente sul sito dell'INPS - “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà.
Intervento del Fondo di garanzia TFR
Nella circolare oggetto di analisi viene evidenziato che a seguito del trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l'INPS è competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall'articolo 2 Legge 297/82, riguardo giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Ne deriva, dunque, che a decorrere da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall'utente, attraverso il sito dell'INPS, utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all'intermediazione con lo stesso Istituto previdenziale.
Per ciò che riguarda la competenza per l'istruttoria, infine, è stato precisato che viene determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell'Istituto. Per i lavoratori trasferiti all'estero la competenza è determinata in base all'ultima residenza registrata in Italia.
Fonte: Circ. INPS 25 luglio 2022 n. 87
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