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martedì 26/07/2022 • 15:24

Lavoro Chiarimenti dall'INPS

Contratto di espansione anche con due piani di esodo

Con la Circolare n. 88 del 25 luglio 2022, l’INPS offre indicazioni aggiornate rispetto al contratto di espansione, in particolare riguardo ai soggetti destinatari, all’utilizzo dei fondi di solidarietà bilaterali e al piano di esodo. In casi di platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere due piani di esodo in riferimento alla medesima annualità.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'INPS interviene sul contratto di espansione e sull'indennità mensile di cui all'art. 41, c. 5 bis, D.Lgs. 148/2015, come modificato dall'art. 1, c. 215, L. 234/2021. Tali indicazioni integrano e attualizzano le istruzioni fornite con la Circ. INPS 24 marzo 2021 n. 48.

Le indicazioni della Circolare sono funzionali alla proroga del regime sperimentale di applicazione dell'art. 41 per gli anni 2022 e 2023.

Soggetti destinatari

La misura indennitaria è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, gestite dall'INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

Oltre alle esclusioni già previste nel precedente intervento di prassi (par. 3.1 Circ. INPS 24 marzo 2021 n. 48), non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere ad una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari e, inoltre, l'indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione anticipata connessa al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 1, c. 87) e, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti per “Opzione Donna”, entro il 31 dicembre 2021 (art. 1, c. 94).

L'INPS ricorda anche che gli incrementi della speranza di vita applicati alla data di accesso all'indennità mensile potrebbero essere diversi da quelli in vigore alla data di decorrenza della pensione, conseguentemente la data di decorrenza del trattamento pensionistico potrebbe non corrispondere con la data di effettiva decorrenza dello stesso.

Piano di esodo

La Circolare evidenzia come nel contratto di espansione possa essere indicata una sola data di uscita dall'azienda per il piano di prepensionamento e, solo in casi eccezionali caratterizzati da platee particolarmente numerose, è possibile prevedere due piani di esodo.

Tale aspetto non è normativamente previsto. L'INPS precisa che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all'annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022 e, in riferimento all'annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.

Ai fini della garanzia della solvibilità, ogni piano di esodo deve essere accompagnato da fideiussione bancaria che deve coprire l'importo complessivamente dovuto maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.

La Circ. INPS 24 marzo 2021 n. 48 aveva già chiarito come, in caso di versamento in unica soluzione, non sia necessaria la presentazione della garanzia fideiussioria.

Documentazione da allegare alla domanda INPS

Il datore di lavoro ai fini della domanda deve trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente anche la seguente documentazione:

  • copia del contratto di espansione sottoscritto presso il ministero del Lavoro;
  • la “Richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile di cui all'art. 41, c. 5 bis, D.Lgs. 148/2015, come modificato dall'art. 1, c. 349, L. 178/2020” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Moduli”;
  • la domanda di autorizzazione all'accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull'applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”), disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Moduli”.

Datori di lavoro destinatari

In merito ai datori di lavoro destinatari, l'INPS chiarisce in primis che il richiamo normativo ai “datori di lavoro” (art. 41, c. 5 bis, D.Lgs. 148/2015) offre la possibilità di includere nella platea destinataria anche i non imprenditori rispettosi dei limiti dimensionali.

Il nuovo limite dimensionale, non inferiore a 50 unità, è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi (sul punto si rimanda al Mess. INPS 25 giugno 2021 n. 2419 che prevede le indicazioni per la verifica).

Intervento fondi di solidarietà

L'art. 41, c. 6, D.Lgs. 148/2015 riconosce la possibilità di attribuire l'indennità mensile e la contribuzione correlata anche per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

L'Istituto specifica che, al momento alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa, il Fondo di solidarietà potrebbe anche essere in corso di costituzione, ma che il riconoscimento della prestazione potrà avvenire solo a seguito della piena operativitàdello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.

I Fondi ad oggi operativi (All. 1 Circ. INPS 25 luglio 2022 n. 88) sono i seguenti:

  • Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
  • Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali;
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
  • Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (art. 3 L. 92/2012);
  • Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE;
  • Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (art. 3 L. 92/2012);
  • Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
  • Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali;
  • Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;
  • Gruppo Poste Italiane S.p.A. - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane;
  • Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

Fonte: Circ. INPS 25 luglio 2022 n. 88  

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