martedì 26/07/2022 • 14:39
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sul trattamento ai fini IVA delle prestazioni di trasporto rese nell'ambito di un'esportazione con più vettori. Il servizio di trasporto effettuato per conto terzi non è imponibile ai fini IVA se eseguito nei confronti di un committente che agisce come subappaltatore.
redazione Memento
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Le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto o in parte, a un vettore terzo sono imponibili ai fini IVA (cfr. sul punto anche Circ. AE 25 febbraio 2022 n. 5/E).
Nel caso di specie, Beta (esportatore) conferisce il mandato a Gamma (spedizioniere internazionale) di effettuare le operazioni doganali di esportazione nonché il trasporto della merce. Gamma, per l'esecuzione del mandato, incarica l'Istante (Alfa) di effettuare le operazioni doganali di esportazione e il trasporto della merce per la tratta italiana. Alfa per l'esecuzione del servizio si affida a Epsilon (autotrasportatore per conto terzi).
Si ritiene che il servizio di trasporto effettuato da Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA, perché eseguito nei confronti di un committente (Alfa) che agisce come “subappaltatore”, trattandosi di un servizio che ha a sua volta ricevuto in “subappalto" da Gamma, l'unico soggetto a diretto contatto con l'esportatore. La prestazione di trasporto resa da Epsilon ad Alfa, territorialmente rilevante in Italia, è imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria. L'unica prestazione che può beneficiare della non imponibilità ai fini IVA è quella relativa al trasporto che Alfa rende a Gamma, che oltre a essere espressamente compreso tra i soggetti elencati all'art. 9 c. 3 DPR 633/72 (si veda di seguito), fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore.
Si ricorda che, ai fini IVA, non sono imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'art. 69 c. 1 (art. 9 DPR 633/72).
Dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 septies DL 146/2021 conv. in L. 215/2021 con lo scopo di seguire le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali, sono esclusi dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui all'art. 9 c. 1 n. 4 (art. 9 c. 3 DPR 633/72).
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