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  • Tempo di lettura 7 min.

L'art. 4 Tariffa parte I TUR assoggetta all'imposta in misura fissa gli «atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto» e, tra questi atti, rientrano – in base a quanto deciso dalle Sezioni Unite con Sentenza del 25 aprile – anche gli atti di scissione a favore di società semplice.

Le Sezioni Unite hanno interpretato l'art. 4 della Tariffa parte I TUR a seguito di un'Ordinanza di rimessione con cui la Quinta Sezione rilevava che la norma era suscettibile di letture tra loro inconciliabili.

La disposizione in questione fa riferimento a «atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole». La questione interpretativa che si è posta attiene all'ultima frase della disposizione, in riferimento alla quale ci è chiesti se la necessità di avere per «oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole» fosse da riferire solo alle «altre organizzazioni di persone o di beni» o anche alle «società di qualunque tipo e oggetto».

Secondo la lettura prospettata dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 Tariffa parte I TUR, non sarebbe sufficiente la forma socie...

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