Una società chiede conferma all’Agenzia delle Entrate che il rapporto tra la costituenda società consortile e le società consorziate sia riconducibile, ai fini IVA, all'istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità dell'art. 3 c. 3 DPR 633/72 che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante.
Nel dettaglio, la società istante riferisce all’Agenzia delle Entrate che le società associate nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) intendono costituire una società consortile per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori assunti in appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione del contratto e, quindi, senza subentrare nel rapporto contrattuale posto in essere dalle singole consorziate con la stazione appaltante.
Inoltre, la società istante sosterrebbe tutti i costi relativi all'esecuzione dell'opera aggiudicata alla RTI ed in particolare quelli:
per il personale dipendente;
per la fornitura dei materiali di pulizia;
per il noleggio delle attrezzature e per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali;
per il software e per i servizi di terzi, quali elaborazione paghe, servizi fiscali e servizi contabili, nonché per le spese generali.
Tali costi verrebbero successivamente ribaltati pro quota alle società consorziate, in modo da chiudere il bilancio di esercizio della società consortile sempre in pareggio, cioè con reddito o perdita pari a zero, proprio per la sua natura mutualistica.
Le società consorziate:
pagherebbero pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio, ma per conto delle singole consorziate;
fatturerebbero sempre pro quota i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 26 luglio 2022 n. 390, precisa che la società istante non descrive le operazioni in cui può sostanziarsi l'attività sociale della costituenda società consortile, ma si limita a menzionare, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di prestazioni, non fornendo al riguardo nessun elemento utile.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, in ordine alla configurazione di un rapporto di mandato nel rapporto che lega la società consortile con i consorziati (e quindi nel caso di specie la costituenda società consortile e le società della RTI), fa presente che l'art. 1703 c.c. stabilisce che il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Inoltre, l'art. 1705 c.c., nel disciplinare il mandato senza rappresentanza, prevede che il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Pertanto, coerentemente alla definizione del mandato riportata dal codice civile, è necessario che il mandatario agisca per conto del mandante e le attività dallo stesso poste in essere confluiscano nella sfera economico-patrimoniale del mandante.
Nel caso in esame, in relazione ai casi di ri-fatturazione a titolo di addebito delle spese sostenute, qualora la società consortile acquisti direttamente da fornitori terzi beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, gli stessi saranno riconducibili all'istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità, ai fini IVA, dell'art. 3 c. 3 DPR 633/72, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante.
Tale norma equipara i servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante, omologandone la qualificazione oggettiva dell'operazione e il trattamento ai fini IVA, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo.
In altri termini, nei rapporti tra mandante e mandatario, il trattamento fiscale della singola operazione deve essere determinato alla luce della specificità del caso, con particolare riferimento al requisito soggettivo e a quello territoriale.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di un mandato senza rappresentanza tra le parti, alle somme addebitate dalla società consortile alle consorziate per il ribaltamento pro quota dei costi sostenuti per l'effettuazione dei lavori e dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato, si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, sulla base dei contratti stipulati dalla stessa con le imprese terze.
Le singole società consorziate:
pagheranno pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio (ma per conto delle singole consorziate);
fattureranno pro quota i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante applicando l'IVA con l'aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa società consortile.
Fonte: Risp. AE 26 luglio 2022 n. 390