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martedì 26/07/2022 • 06:00

Fisco Versamenti IRPEF e IRES

Imposte sui redditi con maggiorazione alla cassa entro il 22 agosto

Il calendario fiscale di agosto chiama alla cassa i contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali, per il versamento con maggiorazione del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché delle relative imposte sostitutive.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I termini di versamento ordinari delle imposte sui redditi e dell'IRAP, sono regolamentati dall'art. 17 DPR 435/2001, con specifiche disposizioni per le diverse tipologie di contribuenti tenuti ad assolvere le imposte. Nello specifico, è previsto che, il versamento del saldo sia effettuato:

  • per le persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 DPR 917/86, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
  • per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (quindi 30 giugno nel caso di società con esercizio coincidente con l'anno solare);
  • per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Per quanto riguarda, invece il versamento dell'acconto, lo stesso è generalmente suddiviso in due rate, salvo che l'importo dovuto per la prima rata non superi € 103,00. L'acconto, inoltre, non è dovuto:

  • per i soggetti IRPEF, se l'ammontare dell'imposta dovuta risulti inferiore a € 51,65;
  • per i soggetti IRES, se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto sia di ammontare non superiore a € 20,66.

Il versamento dell'acconto IRPEF, dev'essere versato:

  • in due rate, di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno e, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2022;
  • in unica soluzione, entro il 30 novembre 2022, se l'importo dovuto sia inferiore a € 257,52.

Il versamento dell'acconto IRES, fissato nella misura del 100%, dev'essere effettuato:

  • per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base dichiarazione stessa, quindi entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per la seconda o unica rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

È opportuno precisare, inoltre, che l'art. 58 DL 124/2019, ha rimodulato gli acconti relativi ai soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, di cui all'art. 12-quinquies c. 3 e 4 DL 34/2019, prevedendo che, gli stessi, siano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.

I sopra elencati termini di versamento sono applicabili sia al saldo dell'addizionare regionale, all'addizionale comunale, all'IRAP, nonché alle imposte sostitutive dei redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari (ad esempio, i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L 190/2014).

Tuttavia, dall'art. 17 c. 2 DPR 435/2001 in precedenza citato, prevede la facoltà di effettuare i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto concerne i versamenti scaturenti dalle dichiarazioni 2022 per il periodo d'imposta 2021, con applicazione dello 0,40%, poiché il 30 luglio cade di sabato, dovrebbero essere eseguiti il 1° agosto, ma, a seguito del periodo di sospensione feriale, slittano al 22 agosto 2022.

Sul punto si ricorda che, nel periodo di sospensione “feriale” previsto dall'art. 37 c. 11-bis DL 223/2006, i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto, potranno essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Poiché quest'anno il 20 agosto è sabato, la scadenza è spostata al 22 agosto.

Ne consegue che, i contribuenti che non hanno provveduto al versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 delle imposte entro il 30 giugno, saranno chiamati alla cassa il 22 agosto, applicando all'imposta dovuta la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. Entro la medesima scadenza dovrà, altresì, essere eseguito il versamento del diritto camerale sempre con maggiorazione.

In tale ipotesi, anche qualora il contribuente si avvalga della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute per saldo e primo acconto, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata per entrambe al 22 agosto.

Esempio

Un contribuente in regime forfettario è tenuto al versamento di un saldo 2021 dell'imposta sostitutiva pari a € 404. Avendo già versato acconti per € 134, l'imposta a debito è di € 270 (€ 404 - € 134).

Per quanto riguarda gli acconti 2022, è dovuto il versamento di un primo acconto pari a € 202 e di un secondo acconto sempre di € 202 (50% di € 404).

Effettuando il versamento del saldo e del primo acconto con maggiorazione (per un totale di € 473,88) in tre rate, il contribuente versa:

  • il 22 agosto, prima e seconda rata, ciascuna di importo pari a € 157,96;
  • il 16 settembre, la terza rata pari a € 158,48 (€ 157,96 + interessi 0,52).

Ulteriori scadenze da ricordare

Per completezza, è opportuno ricordare che il 22 agosto è anche il termine di scadenza di altre imposte, tra le quali l'IVA (del II trimestre per i trimestrali e del mese di luglio per i soggetti mensili), le ritenute operate a luglio e i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti. Tra gli adempimenti, invece, si segnala la scadenza per l'invio dell'esterometro per le operazioni relative al secondo trimestre 2022.

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