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martedì 26/07/2022 • 06:00

Fisco Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA: vantaggio fiscale globale e non della singola società

In tema di recupero dell'effettivo vantaggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate, in linea con la precedente prassi, rimarca che il concetto di gruppo IVA deve essere complessivamente inteso e non riferito alla singola società, al fine di effettuare la valutazione del vantaggio eventualmente conseguito con riferimento all'IVA dovuta e operare il conseguente recupero.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Fattispecie in esame e i dubbi interpretativi sollevati

L'istante, una nota società per azioni, ha esercitato ai fini IVA, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'opzione in qualità di controllante per la partecipazione al regime del gruppo IVA di cui agli art. 70-bis a 70-duodecies Decreto IVA.

La Società specifica che, nell'ambito del regime del gruppo IVA, ha optato per la separazione delle attività, ovverosia le attività separate (contraddistinte da diversi codici ATECO) sono contraddistinte dal meccanismo del pro-rata IVA di detraibilità differenziati tra loro.

Inizialmente l'opzione per il regime del gruppo IVA è stata esercitata unicamente dall'istante e da una controllata.

Successivamente, avendo subito delle modifiche alla compagine societaria, l'Istante, pur consapevole che l'accesso al regime del gruppo IVA è subordinato, evidenzia che, antecedentemente all'emanazione della Ris. AE 7 maggio 2021 n. 30/E del nonché delle Risp. AE 30 settembre 2021 n. 635 e Risp. AE 30 novembre 2021 n. 757, sono state incluse nel gruppo IVA alcune società neocostituite e neo-acquisite che al momento dell'opzione, risultavano prive del "vincolo finanziario" di cui all'art. 70-ter Decreto IVA a causa dell'assenza del requisito "temporale" del controllo sin dal 1° luglio dell'anno precedente.

Pur tuttavia, l'istante rimarca che il software per la presentazione del Modello AGI/1 ha consentito l'inclusione di tali soggetti senza rilevare anomalie.

Se questo è il tema generale, la società solleva due dubbi interpretativi.

In particolare, da un lato, come debba interpretarsi la nozione di "effettivo vantaggio fiscale conseguito " di cui all'art. 70-undecies c. 3 Decreto IVA e, dall'altro lato, quali siano gli adempimenti che il Gruppo IVA deve attuare al fine di regolarizzare eventuali erronee inclusioni.

Controllo a posteriori e la “bussola interpretativa”: indirizzo dell'Agenzia delle Entrate

In relazione al primo quesito sollevato, la soluzione non può che passare attraverso una corretta interpretazione delle disposizioni coinvolte. Nello specifico, l'art. 70-bis c. 1 Decreto IVA prevede che i soggetti residenti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo possono divenire - tramite esercizio di specifica opzione - un autonomo e unitario soggetto passivo ai fini IVA.

Il richiamato art. 70-ter Decreto IVA a sua volta, subordina l'inclusione di un soggetto in un Gruppo IVA al verificarsi di due condizioni:

  • la sussistenza tra i soggetti passivi d'imposta interessati del rapporto di controllo, diretto o indiretto, di cui all'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c., o la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità;
  • la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA stesso ha effetto.

Come chiarito nella Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E, la condizione temporale posta dall'art 70-ter Decreto IVA assolve alla funzione di impedire, con finalità antielusive, che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei.

Richiamando il quesito sollevato, soccorrono la Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E e la Ris. AE 7 maggio 2021 n. 30/E, che ribadiscono come il richiamo al concetto di gruppo IVA deve essere complessivamente inteso e non alla singola società, al fine di effettuare la valutazione del vantaggio eventualmente conseguito con riferimento all'IVA dovuta e operare il conseguente recupero.

Se così è il passaggio successivo è consequenziale. In particolare, l'"effettivo vantaggio fiscale conseguito" va quantificato considerando la situazione che si sarebbe verificata se il soggetto erroneamente incluso non avesse partecipato al Gruppo.

In tal senso, occorre quindi ragionare per step successivi.

Innanzitutto, occorre riliquidare le imposte a debito e a credito del Gruppo IVA, escludendo il soggetto erroneamente incluso, e le imposte a debito e a credito di quest'ultimo soggetto, singolarmente considerato. Va rimarcato che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse tra il soggetto erroneamente incluso e gli altri partecipanti al Gruppo IVA sono rilevanti ai fini IVA, con il relativo titolo di “appartenenza”.

Successivamente, occorre comparare la sommatoria delle imposte a credito o a debito così riliquidate con le imposte a credito o a debito risultanti dalla dichiarazione presentata dal Gruppo IVA.

Da ultimo, come risultato finale, viene sancito che il recupero avverrà in capo al gruppo IVA nei limiti della maggiore imposta dovuta oppure del minor credito, risultanti da tale riliquidazione, oltre alle sanzioni e agli interessi relativi. Per l'effetto, solo in caso di minor credito, sarà oggetto di recupero solo l'importo effettivamente utilizzato.

In relazione al secondo quesito sollevato dall'Istante, la risposta dell'Agenzia è tranchant.

Ed invero, posto che il "legittimo" ingresso nel Gruppo IVA delle società è stato soltanto posticipato, ovverosia il vincolo finanziario rispettato anche secondo i canoni fissati dalla Ris. AE 7 maggio 2021 n. 30/E, se ne deduce che la è "cristallizzata" senza necessità, dunque,  "rettificare" gli adempimenti già svolti.

Fonte: Risp. AE 25 luglio 2022 n. 387

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