martedì 26/07/2022 • 06:00
In tema di recupero dell'effettivo vantaggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate, in linea con la precedente prassi, rimarca che il concetto di gruppo IVA deve essere complessivamente inteso e non riferito alla singola società, al fine di effettuare la valutazione del vantaggio eventualmente conseguito con riferimento all'IVA dovuta e operare il conseguente recupero.
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Fattispecie in esame e i dubbi interpretativi sollevati L'istante, una nota società per azioni, ha esercitato ai fini IVA, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'opzione in qualità di controllante per la partecipazione al regime del gruppo IVA di cui agli art. 70-bis a 70-duodecies Decreto IVA. La Società specifica che, nell'ambito del regime del gruppo IVA, ha optato per la separazione delle attività, ovverosia le attività separate (contraddistinte da diversi codici ATECO) sono contraddistinte dal meccanismo del pro-rata IVA di detraibilità differenziati tra loro. Inizialmente l'opzione per il regime del gruppo IVA è stata esercitata unicamente dall'istante e da una controllata. Successivamente, avendo subito delle modifiche alla compagine societaria, l'Istante, pur consapevole che l'accesso al regime del gruppo IVA è subordinato, evidenzia che, antecedentemente all'emanazione della Ris. AE 7 maggio 2021 n. 30/E del nonché delle Risp. AE 30 settembre 2021 n. 635 e Risp. AE 30 novembre 2021 n. 757, sono state incluse nel gruppo IVA alcune società neocostituite e neo-acquisite che al momento dell'opzione, risultavano prive del "vincolo finanziario" di cui all'art. 70-ter Decreto IVA a c...
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