lunedì 25/07/2022 • 11:42
Per il periodo aprile-giugno 2022 (II trimestre), considerato che il 31 luglio è domenica e che gli adempimenti fiscali con scadenza dall’1 al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese che, però, nel 2022 cade di sabato, il Modello TR va presentato entro il 22 agosto 2022.
redazione Memento
Il modello TR va presentato dai contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso dai (art. 38-bis c. 2 DPR 633/72): contribuenti che esercitano attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti; contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti imponibili; soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente in Italia; soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19 c. 3 lett. a-bis DPR 633/72. Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre considerare che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Si ricorda che per il 2022 il termine di presentazione del Modello TR è fissato al: per il periodo gennaio-marzo (I trimestre), 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile è sabato e l’1 maggio è festivo); per il periodo aprile-giugno (II trimestre), 22 agosto 2022 (in quanto il 31 luglio è domenica e gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dall’1 al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese - art. 37 c. 11-bis DL 223/2006 - che, però, nel 2022 è sabato); per il periodo luglio-settembre (III trimestre), 31 ottobre 2022.
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