sabato 23/07/2022 • 07:27
L'INPS con Messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 fornisce indicazioni in merito all'adeguamento alla riforma apportata dalla Legge 234/2021 dei fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015.
Ascolta la news 5:03
L'Istituto ha sviluppato nel Mess. INPS 22 luglio 2022 n. 2936 approfondimenti con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali. La L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), come integrata dal DL 4/2022 conv. in L. 25/2022, ha apportato, in particolare, significative modifiche sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno applicabili, sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà. L'argomento era già stato affrontato dal ministero del Lavoro, con la Circ. Min. Lav. 3 gennaio 2022 n. 1, e dall'INPS, con le Circ. INPS 1° febbraio 2022 n. 18 e Circ. INPS 30 giugno 2022 n. 76.
Termine di adeguamento dei Fondi bilaterali
Per i Fondi bilaterali di cui all'art. 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'art. 30, c. 1 bis, è fissato al 30 giugno 2023. Sul punto sono stati affrontati gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS, ovvero il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, i quali, come chiarito dal Ministero vigilante, sono stati entrambi costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020: il primo costituito con accordo del 18 luglio 2018 e istituito con il decreto del 9 agosto 2019; il secondo costituito con accordo del 3 ottobre 2017 e istituito con il decreto del 27 dicembre 2019. Tali fondi dovranno quindi essere adeguati entro il 31 dicembre 2022.
Difatti, i Fondi bilaterali che prevedono un limite minimo di dipendenti devono adeguare gli statuti entro il 31/12/2022, per includere nella tutela anche i datori di lavoro con un solo dipendente (art. 26, c. 7 bis). Nel caso di mancato adeguamento, dal 01/01/2023 i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale. Durante il periodo transitorio di modifica dei Fondi bilaterali con adeguamento degli statuti, il FIS estende la sua operatività anche alle aziende rientrati nel campo di intervento dei Fondi, ma prive del requisito dimensionale.
L'adeguamento avviene sostanzialmente con la sottoscrizione dell'accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2022.
CIGS e Fondo solidarietà artigianato
In merito alla cassa integrazione straordinaria (CIGS), l'art. 20, c. 3 bis, D.Lgs. 148/2015, riformato dall'art. 1, c. 198, L. 234/2021, ha stabilito la modifica del campo d'applicazione. Difatti, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la relativa disciplina e i conseguenti obblighi contributivi sono applicati per i datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. Terminano, invece, di rientrare nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell'indotto che entreranno, quindi, nella gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA) che riconoscerà, pertanto, l'assegno di integrazione salariale, anche per le causali straordinarie.
La contribuzione
La ristrutturazione dei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, c. 1, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015, offre anche cambiamenti dal punto di vista contributivo. Difatti, con la modifica già citata, tali datori di lavoro menzionati non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al Titolo I D.Lgs. 148/2015, di natura non bilaterale, e non sono più tenuti all'assolvimento delle relative contribuzioni.
L'Istituto assegna, infine, i compiti che i Fondi bilaterali dovranno, o potranno, portare a termine alla luce di questa riforma. I Fondi saranno tenuti ad adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022. Inoltre, come indicato, gli stessi fondi, ove sostitutivi della CIGS, dovranno garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali straordinarie.
A tal fine, i Fondi potranno valutare anche una rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 148/2015. Si rammenta, a tale fine, che dal 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC.
Fonte: Mess. INPS 22 luglio 2022 n. 2936
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.