Il blocco dell'import di oro russo
Dal 22 luglio 2022, è vietato, per i soggetti europei, acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti aurei indicati nell'allegato XXVI, provenienti dalla Russia o esportati verso l'Unione europea.
Tra tali beni sono inclusi, per esempio, l'oro, sia greggio che platinato e in polvere, nonché i metalli placcati d'oro e le monete provenienti dalla Russia.
Ad essere vietata non è, tuttavia, esclusivamente l'importazione diretta nell'Unione europea. Con la formulazione del nuovo art. 3 sexiesdecies del Reg. UE 833/2014, introdotto con il “settimo pacchetto”, infatti, rappresenta una violazione delle restrizioni qualsiasi importazione in UE di prodotti russi, anche se esportati da Paesi terzi non allineati alle sanzioni, come, per esempio, la Turchia, la Serbia o la Cina.
L'art. 3 sexiesdecies, comma 2, del Reg. UE 1269/2022, riconosce, inoltre, che non è esclusivamente l'oro russo ad essere oggetto di restrizioni: è, infatti, vietato acquistare o importare anche tutte le merci lavorate presso Paesi terzi, incluse nell'allegato XXVII del medesimo regolamento, ottenute tramite lavorazioni dei prodotti aurei russi. È dunque vietato importare anche i gioielli e i prodotti di oreficeria prodotti in Paesi terzi, ma ottenuti da materie prime russe.
Ciò che rileva ai fini della misura in esame, pertanto, è che le merci siano state ottenute tramite l'incorporazione dei prodotti listati di origine russa, a prescindere dall'origine doganale non preferenziale del prodotto finito, la quale potrebbe essere stata modificata tramite la lavorazione effettuata nello Stato terzo.
Così facendo la Commissione UE allarga il perimetro delle operazioni black list anche alle “triangolazioni complesse”, nelle quali, oltre al semplice “trasporto ponte” dei prodotti in Stati terzi per aggirare le sanzioni, vengono effettuate in tali Paesi anche lavorazioni sostanziali sulle merci, al solo scopo di modificarne l'origine doganale ed eludere le misure restrittive disposte dall'UE.
È ancora possibile per gli operatori che risiedono nell'Unione europea continuare a importare oro russo, se per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari delle organizzazioni internazionali, nonché per le importazioni effettuate per uso personale da parte delle persone fisiche in viaggio verso l'UE, purché le merci vietate non siano destinate alla vendita.
Una deroga significativa riguarda, infine, le importazioni di beni culturali in prestito in uno dei Paesi dell'UE, nel contesto della cooperazione culturale internazionale con la Russia, nell'ambito del quale le Autorità doganali nazionali preposte possono ancora autorizzare il trasferimento di beni vietati nel territorio dell'Unione.
Alla luce dei significativi divieti introdotti, anche in considerazione dell'ampliamento del perimetro delle operazioni sanzionate, è importante che le imprese adottino adeguati piani di compliance per prevenire il rischio di contestazioni, sia attraverso un ampio monitoraggio delle operazioni a rischio che mediante una revisione delle procedure e della contrattualistica.
Le modifiche predisposte nel “settimo pacchetto”
Il settimo pacchetto di sanzioni alla Russia comprende anche alcune significative modifiche delle misure restrittive precedentemente predisposte.
Di particolare importanza è, in particolare, l'aggiunta tra i prodotti “quasi dual-use”, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerose tecnologie, in precedenza liberamente esportabili.
Sono oggetto di restrizioni alla vendita, al trasferimento e all'esportazione in Russia, per esempio, nuove miscele chimiche, tra cui il poliarilene, l'acido nitrico, il fluoro, il tributilfosfato o il carburo di tungsteno, ora esplicitamente elencati nell'all. VII del Reg. 833/2014.
Sono classificate tra i prodotti “quasi duali” anche le armi contundenti delle forze dell'ordine, come i manganelli e gli sfollagente, i dispositivi di contenzione della polizia e quelli di protezione, come i caschi e gli scudi, nonché le apparecchiature per la ricerca di petrolio e gas. Ad essere oggetto di restrizioni sono anche le polveri, le tinte e gli inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali e i nanomateriali.
Il regolamento ha, inoltre, incluso tra i prodotti listati anche i vaccini, le immunotossine e numerosi prodotti medici espressamente individuati nel Reg. UE 1269/2022. Tali prodotti non sono, pertanto, più liberamente esportabili in Russia.
Le novità sui controlli: lo scambio dei dati sensibili
Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente disposto nuove importanti misure sui controlli, al fine di arginare le possibili elusioni dei regolamenti.
Con il nuovo articolo 12 bis, comma 3, del Reg. 833/2014, è infatti espressamente autorizzata un'attività di coordinamento tra le Autorità nazionali dei Paesi UE al fine di arginare le violazioni delle sanzioni alla Russia.
Le autorità competenti degli Stati membri (in Italia il Ministero degli Affari esteri, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane), sono, infatti, libere di scambiare con i ministeri competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea tutti i dati relativi a ogni possibile in attività sospetta di violare le misure restrittive, inclusi i dati personali dei soggetti attenzionati.
Tali informazioni sono, pertanto, liberamente trattate dalle autorità preposte, anche in deroga con quanto previsto dalla disciplina unionale del trattamento dei dati personali, a condizione che l'interscambio avvenga per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea, nell'applicazione delle sanzioni e non nell'ottica di eludere la normativa della privacy stabilita dalla disciplina eurounitaria.
Fonte: Reg. UE 2022/1269