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sabato 23/07/2022 • 06:00

Lavoro Contrattazione collettiva

Nullo il CCNL che non garantisce una retribuzione minima dignitosa

La Corte di Appello di Milano interviene “a gamba tesa” nel dibattito sulla retribuzione minima e travolge anche per certi versi i contratti collettivi c.d. maggiormente rappresentativi, se anch'essi insufficienti ad assicurare al lavoratore e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, così come previsto dalla Costituzione.   

di Marco Micaroni - Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.

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La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 580/2022 è di particolare rilevanza perché dichiara esplicitamente che anche uno dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se non risponde ad alcuni requisiti, per la parte relativa ai minimi tabellari, può essere dichiarato nullo, se non garantisce al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, secondo il principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost.   Il giudizio in primo grado Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1697/2021, respinge il ricorso di un lavoratore che richiede la nullità e/o l'illegittimità dell'art. 23 della sezione servizi fiduciari del CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata, in quanto i minimi tabellari ivi previsti non garantirebbero una retribuzione sufficiente a vivere. Il magistrato, in sostanza, argomenta la sua decisione ricordando che “la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza rispetto ai principi di proporzionalità e di sufficienza che trova il proprio fondamento nella considerazione del particolare ruolo che le parti sociali rivestono nel nostro ordinamento…”. In considerazione delle disposizioni sulla libertà sindacale contenute nell'art. 39 Cost., in altre parole, lo strumento del contratto collettivo costituisce un vero e propr...

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