venerdì 22/07/2022 • 15:01
In occasione della Conferenza Stato-città è stato presentato il nuovo modello per dichiarare variazioni rispetto a circostanze già dichiarate o nel caso di modificazioni che non sono conoscibili dal Comune. Differito al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU per l’anno 2021, originariamente previsto per il 30 giugno.
I soggetti passivi IMU sono obbligati alla presentazione del modello di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2021 è stato differito al 31 dicembre 2022 dal DL Semplificazioni. Il nuovo modello contiene una prima parte di carattere generale nella quale occorre indicare i dati del contribuente, i dati del dichiarante (nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione è diverso dal contribuente), i dati dell'eventuale contitolare (nel caso di dichiarazione congiunta), la firma e l'impegno alla presentazione telematica; contiene poi due quadri, il quadro A e il quadro B: il primo si utilizza per l'identificazione degli immobili ai fini IMU, mentre il secondo è necessario per l'identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori. Si precisa, infatti, che il nuovo modello è “unificato” e servirà sia per la dichiarazione IMU, sia per quella dell'“IMPI”, vale a dire dell'Imposta sulle Piattaforme Petrolifere. Nuovo quadro A Il quadro A va compilato indicando nel campo 1 il codice che corrisponde all'immobile. I codici possibili vanno da 1 a 7 e a ciascuno corrisponde un diverso immobile; ad esempio, occorre utilizzare il codice 1 se si tratta di un terreno, il codice 2 se si tratta di un'area fabbricabile, ecc. Nel campo 2 va poi indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno. Nel riquadro “dati catastali identificativi dell'immobile” (campi da 3 a 10) devono, invece, essere indicati i dati catastali dell'immobile. Il campo 11 va compilato con indicazione del codice che corrisponde all'eventuale riduzione che spetta all'immobile. Il campo interessa, ad esempio, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali è prevista l'aliquota dello 0,1%. Nel campo 12 deve essere riportato il valore dell'immobile, mentre nei campi 13 e 15 vanno riepilogate le informazioni relative alla percentuale e al periodo di possesso. Il campo 14 va usato per indicare che si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle esenzioni, con esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo che vanno riportate nel campo 21. È il caso, ad esempio, dell'abitazione principale; in questa ipotesi, oltre a barrare della casella, bisognerà poi compilare le annotazioni per segnalare la specifica fattispecie di esenzione. Nel campo 16 va indicato l'importo della “Detrazione per l'abitazione principale” e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo. Per quanto riguarda l'abitazione principale, si ricorda che il DL 146/2021 ha introdotto un nuovo regime delle esenzioni IMU per le case dei coniugi residenti in due Comuni diversi per ragioni di lavoro. Il regime, ad oggi, lascia ai coniugi la scelta dell'immobile da esentare ai fini IMU; sul punto, però, si ricorda che la norma decorre dal 2022 e quindi sarà oggetto della prossima dichiarazione. Il campo 17 deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile mentre va barrato il campo 18 se il contribuente ha ceduto detto diritto. I campi 19 e 20 vanno compilati per indicare altre situazioni da cui scaturisce l'obbligo dichiarativo e che non sono indicate nei campi precedenti. La casella 21, infine, va barrata con riferimento agli aiuti di Stato riferiti alle esenzioni Covid; non è necessario, a tal fine, indicare il periodo di durata dell'esonero, ma solo apporre la barratura. Dichiarazioni sostitutive e quella multipla Qualora il contribuente debba presentare nuovamente una dichiarazione già presentata, per effettuare un'integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia “Sostitutiva”; il campo è presente sia nel caso di compilazione telematica che cartacea della dichiarazione. Solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione “Multipla” nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni. In questo caso, nel primo modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione “Nuova” o “Sostitutiva” a seconda dei casi, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo “Multipla”.
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Ogni società è tenuta al pagamento dell’IMU per i terreni e i fabbricati posseduti, con regole diverse a seconda dei casi. L’imposta è deducibile dall’IRES ma non dall’IRAP.
<..Maria Cristina Vailati
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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