giovedì 21/07/2022 • 11:57
Dal 1° luglio la trasmissione dei dati delle operazioni attive verso l’estero non segue un termine unico fisso, ma mobile, legato all’emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni. Scade invece il 22 agosto 2022 il termine per inviare i dati relativi al secondo trimestre 2022.
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L'art. 12 DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ha apportato modifiche alla disciplina dell'esterometro sostituendo il contenuto dell'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, prevedendo in buona sostanza che la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate non vada effettuata in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi – di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione – relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto previsto dagli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72.
È bene evidenziare poi che dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni compiute saranno trasmessi in via telematica utilizzando il sistema SdI. Attenzione poi al regime sanzionatorio di cui all'art. 11 c. 2-quater terzo periodo D.Lgs. 471/97 che si applicherà con il nuovo termine del 1° luglio 2022.
Novità esterometro: il punto della Circ. AE 26/2022
A partire dal 1° luglio 2022 sono intervenute importanti novità in merito alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). In rapida successione, l'Agenzia delle Entrate ha diramato una propria Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E, ove ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'ambito di applicazione, alle regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere ed alla conservazione.
Termine per le operazioni attive
Secondo l'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 dal 1° luglio 2022 la trasmissione telematica dei dati inerenti alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Inoltre, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione della stessa.
Come chiarito poi dall'Agenzia, non vi è un termine unico fisso ma bensì “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti certificanti i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
Quindi in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali sia stata emessa fattura ex art. 21 DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ciò anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (Ad es., cessione effettuata il 1° di ottobre, con fattura emessa il 31 dello stesso mese, ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022).
Lo stesso vale per le prestazioni di servizi erogate a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro UE non soggette ad imposta ex art. 7-ter DPR 633/72.
I dati delle cessioni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'UE, quando non risultino soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 (normalmente fatturate ex art. 21 c. 6-bis DPR 633/72 nei termini “ordinari” previsti da tale norma, ossia entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (quindi entro i citati dodici giorni).
Trasmissione dati delle operazioni passive
Dal lato invece delle operazioni passive, in assenza di un documento comprovante l'operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, da individuarsi ex art. 6 c. 6 DPR 633/72. Qui si richiama l'esempio proposto dall'Agenzia nel documento di prassi (Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E) relativo ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE, per i quali l'effettuazione dell'operazione va individuata nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se invece anteriormente al verificarsi degli eventi (indicati nel primo periodo di cui sopra) è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.
Inoltre (2.8), la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura. Ferma restando la distinzione tra l'integrazione della fattura/documento ricevuto e l'autofatturazione (che presuppone l'assenza del documento originario), in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero.
Andando oltre poi (2.9) la modifica della tempistica di trasmissione dei dati delle fatture passive non ha comportato una variazione delle tempistiche relative agli altri adempimenti inerenti all'emissione, delle fatture, all'assolvimento dell'imposta ed all'annotazione delle fatture nei registri IVA. Infine, nel documento di prassi dell'Agenzia è stato chiarito che (2.10) in linea generale, la trasmissione dei dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento. Saranno comunque sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta.
Sempre in tema di operazioni passive, il momento di trasmissione dei dati non inciderebbe sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti (2.11), fermo restando quanto previsto dall'art. 19 e ss. DPR 633/72 e dalla Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E.
La rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvano agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa. In simili casi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.
Scadenza del 22 agosto 2022
La nuova disciplina dell'esterometro però si va ad intrecciare con le precedenti scadenze relative al modello operativo sino al 30 giugno 2022. Infatti, sino a tale data, valeva la trasmissione dei dati trimestrali, ossia entro il 31 gennaio 2022 dovevano essere comunicati i dati delle operazioni inerenti il quarto trimestre 2021, mentre entro il 2 maggio 2022 le operazioni del primo trimestre 2022.
Scade invece il 22 agosto 2022 il termine per inviare i dati relativi al secondo trimestre 2022.
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Umberto Terzuolo
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