giovedì 21/07/2022 • 06:00
Il Fisco fa chiarezza: è esclusa la possibilità di modificare con una nota di variazione la fattura originariamente emessa al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato (Risp. AE 20 luglio 2022 n. 385).
redazione Memento
In tema di bonus facciate, l'eventuale fattura emessa erroneamente senza lo sconto in fattura non può essere modificata con una nota di variazione emessa al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 385 pubblicata il 20 luglio 2022. Il caso di specie Nella fattispecie l'istante ha emesso il 27 dicembre 2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90% e il cliente ha pagato via bonifico parlante il 10% dell'importo il successivo 31 dicembre 2021. Tramite interpello, l'istante chiede al Fisco come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrarla con l'indicazione dello sconto praticato, osservando che, laddove dovesse emettere una nota di credito e rifatturazione datati dicembre 2021, pagando le sanzioni per invio tardivo, il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento ad un'altra fattura, né sarebbe possibile chiedere un nuovo pagamento, che sarebbe comunque datato 2022. Il parere del Fisco Per le Entrate nella fattispecie non ricorrono le condizioni, poste dall'art. 26 DPR 633/72, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. La mancata annotazione dello sconto non pregiudica, infatti, la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l'imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l'IVA ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo). Ne deriva che, non avendo l'istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l'intero. Il committente, dal canto suo, non potrà più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi. Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022: potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente - nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 - dall'imposta lorda nella misura del 60% (art. 1, c. 219, L 160/2019); ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito. Fonte: Risp. AE 20 luglio 2022 n. 385
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