mercoledì 20/07/2022 • 15:32
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di contratto di compravendita stipulato dopo il 30 giugno 2022, l'aliquota applicabile ai beneficiari del sisma bonus acquisti varia dal 75% all'85% della spesa a seconda che la ricostruzione preveda il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico.
redazione Memento
Se il contratto definitivo di compravendita di unità immobiliari residenziali viene sottoscritto successivamente al 30 giugno 2022, gli acquirenti persone fisiche possono beneficiare del sisma bonus acquisti con le aliquote ordinarie della detrazione di seguito riportate, ma non con l'aliquota più elevata del 110% (cfr sul punto anche Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E). L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. 20 luglio 2022 n. 384, ha chiarito che la detrazione per il sisma bonus acquisti, in vigore fino al 31 dicembre 2024, è pari al (art. 16 c. 1 septies DL 63/2013 conv. in L. 90/2013): - se con la ricostruzione si ha il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico, 75% della spesa sostenuta per l'acquisto; - se con la ricostruzione si ha il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico, 85% della spesa sostenuta per l'acquisto. Nel caso di specie il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, veniva sottoscritto entro il 30 novembre 2022. Il contribuente potrà, pertanto, beneficiare del sisma bonus acquisti solo con le aliquote ordinarie e successivamente potrà esercitare lo sconto in fattura come da lui richiesto. Si ricorda che il sisma bonus acquisti spetta per gli acquisti o le permute o le concessioni in leasing di immobili adibiti ad abitazione, anche non principale o ad attività produttive, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti interamente da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che li hanno acquistati allo scopo di ridurne il rischio sismico, alle seguenti condizioni: - gli immobili devono essere ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3; - l'intervento edilizio deve essere effettuato in base a un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017; - l'acquisto (o la permuta o il leasing) devono essere effettuati entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori. L'intervento di ricostruzione può essere effettuato sia direttamente dall'impresa titolare del titolo abilitativo che da un'impresa esecutrice terza, a condizione che la prima abbia nell'oggetto sociale la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. La detrazione spetta integralmente anche in presenza di una variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente e anche se l'edificio è ricostruito in una zona diversa del Comune. I beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto sul corrispettivo, senza la necessità di richiedere l'attestazione di congruità delle spese (Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E). Fonte: Risp. AE 20 luglio 2022 n. 384
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