mercoledì 20/07/2022 • 14:25
Autorizzata la spesa di 34 milioni di euro il 2022 dalla legge di conversione del DL Aiuti per riconoscere un buono da 10 mila euro alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, incluse nel calendario “ufficiale”, e organizzate in Italia dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
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Il Governo ha stanziato ben 34 milioni di euro per riconoscere un voucher da 10 mila euro alle imprese che partecipano alle fiere internazionali organizzate in Italia. Lo prevede l'articolo 25-bis, inserito dalla Camera dei deputati durante l'iter di conversione del decreto Aiuti (DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022).
Il comparto fieristico può tirare un altro piccolo sospiro di sollievo, dopo esser stato “in panchina” durante tutta la fase della pandemia. Dopo le misure agevolative che riconoscevano un credito d'imposta per le PMI che partecipavano a fiere internazionali, previste dal DL 34/2019 e poi DL 23/2020, arriva il nuovo bonus fiere grazie alla norma contenuta nel testo di conversione del decreto Aiuti (Legge 91/2022).
Con l'art. 25-bis DL 50/2022 è infatti ai nastri di partenza il nuovo voucher fiere da 10 mila euro con un contributo riconosciuto che potrà coprire fino al 50% delle spese e degli investimenti sostenuti per prendere parte alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
Il nuovo bonus fiere prevede che l'impresa sia autorizzata a partecipare alla manifestazione, ma il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza allo sportello “virtuale” reso disponibile presso il sito del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) o del soggetto attuatore.
Gli eventi oggetto del voucher sono le fiere internazionali organizzate in Italia dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 che risultano indicate fra gli eventi “a calendario” approvati dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.
È atteso un decreto direttoriale del Mise con eventuali ulteriori disposizioni attuative, nonché l'attivazione della piattaforma per la gestione amministrativa del buono. Il provvedimento in esame prevede che il Mise possa demandare a soggetti in house dello Stato sia le procedure attuative che la predisposizione e gestione della piattaforma.
Beneficiari del bonus
Sotto un profilo soggettivo, i beneficiari del bonus fiere in esame sono le imprese con sede operativa nel territorio nazionale che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia nel periodo che va dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge 91/2022) al 31 dicembre 2022.
I requisiti richiesti sono:
Il soggetto beneficiario del bonus fiere dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza delle finalità del buono e di avere sostenuto - o di dover sostenere - spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
Che cosa è il bonus fiere
Chi partecipa alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia potrà ricevere un buono di 10 mila euro che ha validità sino al 30 novembre 2022.
Il buono può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario a titolo di rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ma non tutti gli eventi a cui si partecipa saranno “agevolati”.
L'articolo 25-bis prevede espressamente che deve trattarsi delle manifestazioni che rientrano nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.
Il contributo è concesso dal 16 luglio 2022 (data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022. |
Con riferimento al profilo temporale degli eventi e del buono fiere, il Dossier del Senato, precisa che dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo 25-bis <sembra doversi ritenere che le fiere possono svolgersi fino a dicembre, ma il buono deve essere chiesto entro novembre 2022>. Dunque, sotto questo aspetto appare opportuno un chiarimento da parte dell'Amministrazione.
L''agevolazione si applica alle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sul regime “de minimis” e, precisamente, con riferimento ai regolamenti UE:
- n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
- n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
- n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Come accedere al bonus
Il bonus fiere sarà riconosciuto dal Mise secondo l'ordine temporale delle domande, nei limiti dei 34 milioni di euro stanziati per l'anno 2022.
Le imprese entro la data di scadenza del buono dovranno presentare un'istanza di rimborso per le spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali. Il buono, richiedibile una sola volta da ciascun beneficiario, sarà rilasciato mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato da ciascun richiedente, direttamente al MISE ovvero il soggetto attuatore alle imprese che presentano validamente apposita istanza.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari e contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
Nell'iter per accedere al buono fiere le imprese interessate che richiedono il rimborso dovranno anche attestare il possesso dei requisiti richiesti al comma 4 dell'articolo 25-bis, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma del MISE.
Il rimborso avverrà con accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata telematicamente mediante la piattaforma - resa disponibile dal MISE (ovvero dal soggetto attuatore), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In caso di mancata, irregolare o intempestiva presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, al beneficiario non sarà erogato alcun rimborso. |
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