mercoledì 20/07/2022 • 12:02
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio che erano scadute nel 2021 devono essere corrisposte entro il 31 luglio 2022 (con 5 giorni di tolleranza).
redazione Memento
Per consentire ai contribuenti che hanno usufruito degli istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di mantenere i suddetti benefici, il decreto Sostegni ter ha ricalendarizzato i termini per la corresponsione delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio come di seguito indicato (art. 10 quinquies DL 4/2022 conv. in L. 25/2022): - per le rate scadute nel 2020, entro il 30 aprile 2022; - per le rate scadute nel 2021, entro il 31 luglio 2022 (termine ultimo 8 agosto 2022); - per le rate in scadenza nel 2022, entro il 30 novembre 2022 (termine ultimo 5 dicembre 2022). Per le nuove scadenze restano applicabili le disposizioni dell'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 sui giorni di tolleranza e, dunque, si considerano tempestivi i versamenti effettuati in ogni caso entro i 5 giorni successivi. Nel dettaglio, si tratta delle rate che erano programmate in scadenza il: - per la rottamazione ter, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021; - per saldo e stralcio, il 31 marzo e 31 luglio 2021. Il versamento delle rate deve essere compiuto tramite i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente. Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità: - presso la propria banca; - agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill; - mediante l'internet banking; - presso gli Uffici postali; - nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa; - tramite i circuiti Sisal e Lottomatica; - sul portale www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it; - tramite l'App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa; - direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito ADR nella sezione “Trova lo sportello e prenota”; - con addebito in conto corrente, previo utilizzo del modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”. Si ricorda che se il versamento viene effettuato oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa decade e i versamenti effettuati si considerano a titolo di acconto sulle somme dovute.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.