La notifica “diretta” della Sentenza di primo grado, effettuata dal Contribuente, non presso la sede eletta come domicilio negli atti difensivi dell'Ente locale, bensì presso il diversamente ubicato ufficio che ha emesso l'Atto impugnato, è valida. Come tale, detta notifica va ritenuta idonea a far decorrere il termine “breve” di 60 giorni per l'impugnazione della sentenza; ciò, in forza del combinato disposto degli artt. 38, co. 2, e 51, c. 1, D.Lgs. 546/92. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21884 dell'11 luglio 2022.
Nel caso di specie, la Società contribuente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, la quale aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Contribuente avverso il Ricorso in appello del Comune di Napoli per tardività dello stesso, in quanto asseritamente proposto oltre il termine “breve”. La notifica della Sentenza di primo grado era avvenuta mediante consegna in mani proprie presso l'ufficio dove la Società aveva indirizzato l'istanza di rimborso, poi rigettata dal Comune, anziché al dirigente del Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi, dove l'Ente aveva eletto domicilio.
Ebbene, ad avviso della C.T.R. detta notifica non poteva...
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