mercoledì 20/07/2022 • 06:00
La Corte Costituzionale cancella il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dal Modello 770, indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno rilasciata la certificazione ai sostituiti.
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La C.Cost. 14 luglio 2022 n. 175 interviene per sancire l'illegittimità della sanzione penale nel caso di omesso versamento di ritenute risultanti dal Modello 770, indipendentemente dalla circostanza che sia stata o meno rilasciata la certificazione al sostituito.
La sentenza chiarisce anzitutto che la fattispecie è caratterizzata da una condotta diversa da quella dell'omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, e che rappresenta dunque una nuova fattispecie di reato introdotta dal D.Lgs. 150/2015. Per questo ravvisa un eccesso di delega del legislatore delegato rispetto ai principi e ai limiti fissati dalla legge delega (art. 8 L. 23/2014) spiegando che in materia penale i principi e i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante devono essere interpretati (e applicati) in modo restrittivo coerentemente al principio di legalità.
Peraltro, osserva la Corte, anche da una ricostruzione storica della legislazione penale tributaria si evince non solo la distinzione, già propria della L. 516/82, tra l'omesso versamento di ritenute risultanti dalla dichiarazioni (fattispecie punita come contravvenzione) e l'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti (fattispecie punita invece come delitto e, dunque, più gravemente), ma anche il minor disvalore del primo rispetto al secondo, giacché questo era punito più severamente rispetto all'altro.
Entrambe le fattispecie sono state depenalizzate dal D.Lgs. 74/2000, e nel 2004 viene reintrodotta la sanzione penale solo per la fattispecie più grave.
Per la Corte, dunque, il legislatore, prima del 2015, ha sempre chiaramente distinto le due fattispecie, attribuendo maggiore lesività all'omesso versamento di ritenute certificate, proprio perché certificate.
Nella stessa relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo si evidenzia il compito del legislatore delegato di riportare nell'alveo della sanzione amministrativa la fattispecie dell'omesso versamento di ritenute elevando la soglia di punibilità e, quindi, di rilevanza penale della fattispecie.
La Corte boccia la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'estensione introdotta dal legislatore delegato nell'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 aveva funzione meramente interpretativa della norma sull'omesso versamento delle ritenute. Infatti, la novella non aveva la formulazione tipica delle norme di interpretazione autentica, ma soprattutto non sarebbe comunque ammessa in materia penale un'interpretazione della fattispecie preesistente in malam partem, ampliando il perimetro della condotta penalmente sanzionata.
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