martedì 19/07/2022 • 11:35
La legge di conversione del Decreto Aiuti estende il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all’anno 2021.
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Esteso il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit, prima limitato all'anno 2021. Lo stabilisce l'art. 52-bis DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022.
Società benefit
Le società benefit non sono da considerare come un autonomo tipo di società, poiché, come tutte le altre, hanno comunque uno scopo di lucro, potendo assumere la veste giuridica degli enti previsti dal codice civile, vale a dire società di persone, società di capitali e società cooperative.
Esse sono state disciplinate dall'art. 1 c. da 376 a 384 L. 208/2015, ossia la Legge di stabilità 2016. Si tratta di società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti. Infatti, il c. 379 della citata legge, stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.
Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese.
Alla società benefit è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Il successivo c. 380 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.
Il c. 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica. Viene, in sostanza, disposto che l'inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
Relazione
Al fine di garantire la trasparenza dell'operato, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
La relazione annuale, ai sensi del c. 383, è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.
Infine, viene affidato all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.
Credito d'imposta e Decreto Aiuti
L'art. 38-ter DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, prevedeva, in origine, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. 77/2020) e fino al 31 dicembre 2020.
L'art. 12 c. 1-bis DL 183/2020, ha differito il termine al 30 giugno 2021 in luogo del 31 dicembre 2020. L'art. 19-bis DL Sostegni-bis (DL 73/2021) ha ulteriormente esteso l'operatività di tale credito di imposta, attualmente concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.
Il DL Sostegni-bis ha inoltre specificato che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit.
Si ritiene che, con riguardo alla individuazione dei costi di costituzione e di trasformazione, è bene avere come riferimento gli indirizzi forniti dall'OIC 24, rubricato “Immobilizzazioni immateriali”, dove vengono indicati le tipologie di costi che potrebbero rientrare tra quelli oggetto di credito d'imposta.
Il bonus fiscale è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 7 milioni, che costituisce il relativo limite di spesa. Sembra di capire che, esaurito il fondo, le imprese di nuova costituzione o di trasformazione in società benefit, non potranno godere del credito d'imposta.
In ogni caso, con le modifiche in esame (art. 52-bis c. 1 DL 50/2022), si dispone anzitutto che le somme in conto residui di cui all'art. 38-ter c. 1 DL 34/2020 (che ha stanziato € 7 milioni per il credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in società benefit) possono essere utilizzate, per l'importo di € 1 milione, per l'anno 2022. In proposito, il successivo c. 3 dell'art. 52-bis in esame, chiarisce che, alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo dei residui del credito di imposta, pari a € 1 milione per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione.
L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell'art. 17 D.Lgs. 241/97.
Sul punto deve essere evidenziato che la compensazione poteva essere effettuata solo per l'anno 2021. L'art. 52-bis c. 2 Decreto “Aiuti”, modifica il c. 2 dell'art. 38- ter, così estendendo il periodo di utilizzo del credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in società benefit con l'eliminazione del riferimento all'anno 2021.
Ne consegue che le società benefit potranno beneficiare dell'agevolazione mediante compensazione anche successivamente all'anno 2021, tenendo conto che, l'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione è fissato in € 10.000 per ciascun contribuente.
Si ricorda, infine che, l'art. 38-ter richiamato, ha affidato a un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di definire modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta. Tale provvedimento è stato emanato con DM 12 novembre 2021, recante le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit. Successivamente il DD MISE 4 maggio 2022 ha indicato i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta.
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