martedì 19/07/2022 • 11:20
L'iscritto all'albo che viene sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale e presenta l'istanza di cancellazione può essere cancellato dall'albo.
redazione Memento
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Se un iscritto all'albo dei commercialisti viene sospeso dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale e presenta l'istanza di cancellazione dell'albo, l'Ordine può comunque procedere.
Il divieto di cancellazione (previsto dall'art. 5 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale) e quello ricavabile dalla disposizione che disciplina il trasferimento, secondo cui quest'ultimo non è ammesso quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione (art. 38 D.Lgs. 139/2005), non trovano applicazione per gli iscritti sospesi dall'esercizio della professione, in quanto il divieto posto dalle suddette norme riguarda solamente gli iscritti sospesi disciplinarmente.
Si ricorda che il Decreto semplificazioni ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento, da parte degli iscritti all'albo, dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio domicilio digitale, prevedendo che il professionista che non effettua tale comunicazione sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla diffida e, in caso di mancata ottemperanza, venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale (art. 37 DL 76/2020).
La citata sospensione dall'albo ha le seguenti caratteristiche:
- durata non predeterminata, che può essere potenzialmente senza limiti, essendo il suo perdurare rimesso all'iniziativa dell'interessato;
- carattere non disciplinare, in quanto deve essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
Al contrario, la sospensione di cui all'art. 52 D.Lgs. 139/2005 è disciplinare e deve necessariamente avere una durata temporale commisurata alla gravità dell'infrazione (e, comunque, non può essere superiore a 2 anni).
Secondo il Ministero della Giustizia, la comunicazione del domicilio digitale costituisce una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento (Nota Min. 18 novembre 2020 n. 186506).
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