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martedì 19/07/2022 • 06:00

Fisco Novità in materia di riscossione

Rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro, disponibili i modelli

Il DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022 introduce la possibilità di rateizzare gli importi delle cartelle di pagamento fino a 120.000 euro senza necessità di alcuna documentazione aggiuntiva: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica i nuovi modelli per presentare l'istanza semplificata di rateizzazione.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva in virtù di quanto stabilito dal DL n. 50/2022 convertito dalla legge n. 91/2022.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica: concorre a determinare la soglia di 120 mila euro esclusivamente la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi presenti nell'istanza di rateizzazione.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. In caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Modalità per ottenere la rateizzazione semplificata

In ordine alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al contribuente che ne faccia richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione concede la ripartizione delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili: la novità introdotta riferisce tale possibilità "per ciascuna richiesta". Ad oggi è previsto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 60.000 euro la dilazione può essere richiesta se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà: con le modifiche apportate, la predetta soglia di valore è innalzata a 120.000 euro, con la conseguenza che per importi inferiori il richiedente la dilazione non sarà tenuto a documentare detta situazione. In ordine alla decadenza dal beneficio della rateazione, la decadenza opererà in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate previste dalla disciplina vigente. Nel contempo, però, il carico non potrà essere più rateizzato: la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le modifiche introdotte trovano applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 50/2022.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Le modifiche introdotte alle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi sono di carattere strutturale e riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza.

Il Decreto Aiuti ha previsto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene elevata da 60 a 120 mila euro: ulteriormente, viene previsto che la soglia di debito di 120 mila euro per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione vada riferita a ogni singola istanza di rateizzazione. La richiesta di rateizzazione per la dilazione semplificata fino a 120 mila euro potrà essere fatta sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Alla richiesta di dilazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Nuova decadenza

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste: qualora si decada dal piano di rateizzazione il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Per i piani di dilazione in corso all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Compensazione dei crediti non prescritti

La legge n. 91/2022 mette a regime la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura: viene, altresì, estesa la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all'agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Fonte: Com. Stampa AER 18 luglio 2022

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