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  • Tempo di lettura 7 min.

Determinati contribuenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 32-bis DL 83/2012, possono avvalersi del regime IVA per cassa, liquidando l'imposta per tutte le operazioni poste in essere solo al momento del pagamento del corrispettivo. Tale regime si applica per comportamento concludente essendo, a tal fine, sufficiente indicare in fattura che l'operazione è caratterizzata da IVA ad esigibilità differita e l'opzione (vincolante per un triennio) è confermata successivamente nella Dichiarazione IVA (Quadro VO). La condizione rilevante per l'applicabilità del regime in esame è la realizzazione, nell'anno precedente, di un volume d'affari non superiore a € 2 milioni, comprensivo sia delle operazioni per le quali è applicabile tale opzione che per quelle escluse. Nel caso in cui il predetto limite sia superato, il contribuente decade dal regime e, come chiarito nelle ultime FAQ dall'Agenzia, lo stesso deve segnalare questa circostanza ed il passaggio al regime ordinario compilando la sezione “Profilo soggetto IVA” raggiungibile da “Documenti precompilati IVA” nel portale “Fatture e corrispettivi”. In tale sezione, viene richiesta la data di validità del nuovo regime che deve ricadere nel trimestre (per i soggetti con liquidazione trimestrale) o nel mese (per i soggetti con liquidazione mensile) in cui si è verificato il superament...

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di

Claudia Iozzo

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