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lunedì 18/07/2022 • 15:14

Lavoro Con il DL Aiuti

Sostegno a lavoratori part-time e settore sportivo

Numerosi sono i sostegni economici introdotti con la conversione in legge del Decreto Aiuti: dalle indennità per lavoratori part-time e per gli ispettori fino alla sospensione dei versamenti per le società sportive. Semplificati infine i meccanismi di offerta di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Di notevole rilevanza è la misura introdotta dal legislatore tramite cui viene prevista, per l'anno 2022, un'indennità una tantum di 550 euro destinata a specifici lavoratori dipendenti di aziende private.

Tale indennità sarà erogata ai lavoratori:

  • titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 settimane e non superiori alle 20 settimane;
  • che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettori di NASpI o di trattamento pensionistico.

In proposito, si ricorda che l'indennità - la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR - può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Come per altre misure introdotte nell'ultimo periodo, il legislatore ha previsto che tale indennità sia erogata dall'INPS, nel limite massimo di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Sul tema, infine, si precisa che onere dell'Istituto previdenziale è quello di monitorare il rispetto del predetto limite di spesa e comunicarne i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Indennità per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'INL sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.

Reddito di cittadinanza: offerte di lavoro dai datori  

Il legislatore è intervenuto nell'ambito della normativa che disciplina il reddito di cittadinanza. In particolare, con l'inserimento del comma 9-ter dell'art. 4 DL 4/2019 conv. in Legge 26/2019, è stato previsto che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari, di cui al settimo comma del suddetto art. 4, direttamente dai datori di lavoro privati. In proposito, si evidenzia che l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

Si precisa, infine, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti, dovranno essere definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

Sospensione versamenti società sportive

Dopo il primo comma dell'art. 39 viene aggiunto il comma 1-bis, attraverso cui, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione dei versamenti di cui all'art. 1, c. 923, lett. a), b), c) e d), L. 234/2021, come prorogati dall'art. 7, c. 3 bis, DL 17/2022 conv. in Legge 34/2022, sono ulteriormente prorogati al 30 novembre 2022.

Tale proroga, dunque, è riferita:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Si precisa, inoltre, che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 e che non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

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